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Modifica dell’affidamento dei figli: non basta l’accordo privato senza l’ok del Giudice

Modifica dell’affidamento dei figli: ci vuole il vaglio del Tribunale

 

Elusione affidamento figli
E’ reato eludere il provvedimento di affidamento dei figli…

Chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci è punito, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro: art 388 cp.
Il principio non fa una piega: violare quanto disposto nell’interesse preminente della prole deve essere sanzionato rigorosamente.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia che oggi esaminiamo, aggiunge due tasselli interpretativi a tale disposizione.
Primo: nel concetto di “provvedimento del Giudice Civile” deve essere compreso anche il decreto di omologazione della separazione consensuale.
E’ pur vero , infatti, che l’impianto della separazione, o divorzio, consensuale si fonda su un accordo sostanziale relativo ad ogni aspetto che ne regoli le condizioni, ma tale accordo è soggetto all’imprimatur dell’Autorità giudiziaria, che ne valuta appunto la congruità, e per tale motivo dovrà essere rispettato alla stessa stregua degli altri suoi provvedimenti sul punto.
Bene.
Ancora maggior interesse riveste il secondo imput della Suprema Corte: quanto disposto relativamente ai minori non può essere disatteso, nemmeno se sia intervenuto un accordo successivo alla separazione che abbia previsto la modifica dell’affidamento dei figli.

accordo affidamento figli
…anche se è intervenuto un accordo

Il caso di specie: una mamma è stata tratta a giudizio in quanto ritenuta colpevole di non aver fatto visitare i figli al loro papà, diversamente da quanto disposto in sede di separazione consensuale.
La difesa si è incentrata sul fatto che fosse intervenuto un accordo tra i genitori, volto a modificare il decreto di omologa della separazione e disponente la soppressione del menzionato diritto di visita del padre ai propri figli.
Gli ermellini hanno respinto la legittimità di tale contegno, sul presupposto che le condizioni circa l’affidamento dei figli possono essere modificate solo con una statuizione del Giudice in merito e non basta un semplice accordo, per quanto formalizzato in apposita scrittura privata, a giustificare la deviazione dal provvedimento giudiziale che ne sta a monte.
“La necessità dell’intervento del giudice sull’accordo modificativo – afferma la Corte Suprema – è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
E all’evidenza un accordo modificativo, come quello nel caso in esame, che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non affidatario può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti”.
La pronuncia : Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2017) 02-05-2017, n. 20801

 

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Modifica dell’affidamento dei figli

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