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Opposizione a revoca porto d’armi

 

 

 

Opposizione a revoca porto d’armi

 

 

Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dall’ articolo 699 cod. pen. che punisce con l’arresto fino a 18 mesi “chiunque, senza la licenza dell’Autorità , porta  un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’eccezione a tale divieto può verificarsi soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, così da scagionare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera, restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità ed imponendosi un controllo più penetrante rispetto a quello relativo a provvedimenti permissivi di tipo diverso.

 

opposizione a revoca porto d’armi

 

I provvedimenti concernenti le armi sono, infatti, ispirati in linea generale da una logica preventiva, tale per cui, al fine di giustificare l’adozione dei provvedimenti di revoca della licenza, non è richiesto un comprovato abuso ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’autorità di polizia circa la possibilità di un utilizzo improprio delle armi, tale da integrare un’erosione anche minima del requisito.

 

Dunque, il carattere altamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi rende del tutto legittima una valutazione sulla capacità basata su considerazioni probabilistiche.

 

Per giungere alla revoca non  assume alcuna rilevanza il fatto che al soggetto interessato non siano ascrivibili responsabilità penali o illeciti amministrativi. E’ sufficiente, invece, che a carico dello stesso siano configurabili sospetti in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con le altre persone.

Peraltro, tali indizi ben possono essere costituiti anche dalle “frequentazioni” del soggetto interessato con persone gravate da procedimenti penali e di polizia.

 

Sempre la giurisprudenza (si veda TAR Veneto, sentenza n. 658 del 28 maggio 2019) ha però chiarito che il pericolo che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le Autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e della incolumità delle persone, non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l’adozione di un divieto di detenzione di armi o la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.

 

In particolare, se gli elementi che vengono in rilievo attengono a denunce penali, l’Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve (anche) vagliare l’esito dei relativi procedimenti penali, specialmente se si tratta di denunce assai risalenti nel tempo, nonchè verificarne con maggiore rigore la rilevanza, avuto, altresì, riguardo alla condotta attuale del richiedente.

In ipotesi del genere, si impone, dunque, una nuova e aggiornata valutazione, tale da integrare – a seguito di approfondimento istruttorio – una motivazione rigorosa che investa, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato.

 

 

Che cosa possono fare i soggetti destinatari di un provvedimento di revoca della licenza da parte del Questore?

 

Possono: 

1) proporre ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 30 giorni;

2)  proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ( T.A.R.) nel termine di 60 giorni.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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