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Abuso edilizio commesso da precedente proprietario

Abuso edilizio commesso da precedente proprietario: ne risponde anche il nuovo?

 

Abuso edilizio commesso dal precedente proprietario: è responsabile anche quello nuovo, incolpevole?

 

 

Capita di frequente che vengano accertati abusi edilizi dopo molto tempo dalla loro realizzazione e che il proprietario dell’immobile non sia più colui che ha materialmente commesso l’illecito.

In tal caso, può essere sanzionato il proprietario “incolpevole”?


Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato, 23.12.2020, n 8283) “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo”.


Osserva il Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza che “la repressione degli abusi edilizi può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il principio d’estraneità dei proprietari all’effettuazione dell’abuso e, al più, l’eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili, non inficianti la legittimità dell’ordine di demolizione/rispristino”;


Gli “altri profili” cui fa riferimento il Consiglio di Stato sono fondamentalmente quelli relativi all’aspetto penale, dove in tal caso, va accertata la responsabilità effettiva.

Abuso edilizio commesso da precedente proprietario


In sostanza, secondo il giudice amministrativo, è legittimo l’ordine di demolizione irrogato all’attuale proprietario dato che “in materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l’ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario stesso giacché questi, anche se estraneo all’abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l’appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto“.


In tal caso, osserva il giudice amministrativo, “la demolizione di un’opera abusiva è ingiunta al proprietario attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell’ordine demolitorio/ripristinato


Osserva, infine, il Consiglio di Stato che la Pubblica Amministrazione non deve necessariamente notificare “l’ordinanza di demolizione/rispristino al responsabile dell’abuso, essendo nei rapporti esterni con la pubblica amministrazione i proprietari attuali i diretti legittimati passivi delle misure reali di rispristino ed essendo l’amministrazione libera di adottare tali misure direttamente ed esclusivamente nei loro confronti”;

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Abuso edilizio commesso da precedente proprietario

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