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Termine notifica autovelox: da quando decorre?

Termine notifica autovelox: il termine decorre dal giorno del flash

decorso notifica verbale
il termine per la notifica della multa rilevata con autovelox…

L’appuntamento di lavoro incombente, la moglie a casa che aspetta, la partita di calcetto che incomincia, l’ultima puntata della serie Tv preferita.
Ognuno potrebbe aggiungere le sue buone ragioni, ma – come recitava la vecchia canzone del buon Riccardo – “non c’è mai una ragione ” per pigiare il pedale dell’acceleratore oltre i limiti di velocità consentiti.
Se – malgrado ciò, e come spesso avviene – si avesse indugiato oltre modo nell’impegnare le strade alla stregua di novelli Hamilton e si temesse di essere stati gentilmente ritratti da qualche apparecchio, altrimenti detto autovelox, quanto tempo si dovrebbe attendere per appurare di che morte si deve morire?
90 giorni, stabilisce il codice della strada.
Più precisamente – art 201 – “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.”Se non subito, pertanto – e deve essere esplicitato il motivo per cui non è stata possibile una contestazione immediata – il verbale di contestazione va notificato entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.

E qui viene il bello.
In cosa consiste “accertamento della violazione“?

flash autovelox
…decorre dal giorno del flash

Nel giorno in cui è avvenuto il fatto sanzionato, oppure in quello in cui gli uffici competenti hanno preso visione della foto che ha documentato l’infrazione?
Il giorno del “flash” ha, definitivamente e recentissimamente, stabilito il Tar Lombardia.
Il Tribunale amministrativo meneghino, infatti, chiamato a decidere su una class action promossa da una associazione di categoria, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 198 del 2009 (ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni), è stato categorico sul punto, richiamando, tra l’altro, una circolare del ministero dell’interno che espressamente aveva precisato che “in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
La Sentenza: T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 06-06-2017) 07-06-2017, n. 1267

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