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Recensione negativa su social: quando è reato e quali tutele

Recensione negativa su social: dal diritto di critica alla diffamazione

Astroturfing, chi era costui?


Lo potremmo definire come l’attività di una combriccola, più o meno ampia e più o meno organizzata, di persone che abbia lo scopo di elevare la fama ed il prestigio di determinati soggetti o aziende su social e blog, oppure di screditarli o lederne l’appetibilità, al fine di veicolare flussi di possibili clienti in una o altra direzione.


Si tratta di informazioni elargite in maniera il più delle volte non corrispondente al vero, se non palesemente falsa.


Un’attività senz’altro scorretta, perchè volta a turbare la correttezza delle pratiche commerciali.


Il problema è che i siti che ospitano recensioni si trincerano dietro la scusa di non poter tenere sotto controllo il contenuto sproporzionato di inserzioni, perchè sarebbe impossibile.


E talvolta gli va bene pure.


Una non troppo recente sentenza del Tar Lazio (9355/2015) ha annullato una pronuncia di AGCOM che aveva sanzionato al pagamento dell’importo di Euro 500.000 per una pretesa pratica commerciale scorretta consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate sul sito internet del più famoso sito di inserzioni/recensioni turistiche in circolazione.


I giudici capitolini, hanno rilevato che il sito avesse messo in guardia gli utenti che gli sarebbe stato impossibile un controllo capillare della genuinità delle recensioni ricevute e aveva invitato a considerare le “tendenze” delle recensioni e non i singoli apporti, per un uso efficace dello strumento offerto precisando che l’uso più efficace del servizio era quello orientato a verificare un alto numero di recensioni per la stessa struttura di riferimento.


Non essendo possibile verificare i fatti riconducibili ai milioni di recensioni ed avendo adottato il sito di hosting tutte le cautele possibili, ne è stata conseguentemente esclusa responsabilità per i fatti addebitati.


La pronuncia, lo ripetiamo è isolata, ma senza dubbio avrà seguiti, vista l’importanza della problematica nell’attuale sistema di accesso ai servizi commerciali.


Una cosa, tuttavia, è certa.


Presti attenzione il recensore a ciò che scrive, perchè se da un lato è ovvio, oltre che giusto e corretto, che la propria opinione sia resa liberamente e con obiettività, non dovendo indebitamente favorire o pregiudicare alcuno, i giudici negli ultimi anni hanno posto rilievo sulla netta differenza che intercorre tra recensione negativa, formulata in virtù del diritto di criticaart. 21 Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” – e vera e propria diffamazione, laddove le recensioni vadano oltre la valutazione legittima e scadano in una condotta lesiva dell’altrui reputazione.

diffamazione su social
recensione negativa su social: occhio alla diffamazione


E’ balzato agli onori delle recenti cronache il caso del rinomato pasticcere che aveva denunciato l’ospite del suo esercizio, il quale aveva scritto su un social seguitissimo che la crema che aveva mangiato fosse “vomitevole”.


In tal caso, il Tribunale ha ritenuto pienamente ricorrente il reato di cui all’art. 595 cp.

Anzi.


La corte di Cassazione ha ritenuto integrante il reato di diffamazione aggravata la diffusione di messaggi offensivi veicolati a mezzo internet e social network (Cass. Pen. n. 8482/2017), così come nel caso di diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook  (Cass. Pen. n 50/2017).


Se c’è reato, c’è diritto al risarcimento.


Conseguentemente vi potrà essere un’attivazione in sede civile o penale della parte lesa per essere ristorata dei danni conseguiti, non solo per la dimunzione del volume d’affari conseguente alla recensione offensiva, ma anche per il danno di immagine e non patrimoniale accusato.


Da ultimo, va evidenziato come vi siano state alcune pronunce di merito che abbiano inibito ai siti contenenti recensioni diffamanti di mantenerle ulteriormente on line.


Citiamo, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Venezia che – accogliendo la richiesta di provvedimento di urgenza – ha ordinato la rimozione di un post avente ad oggetto “recensione” del ristorante (…) ed il seguente tenore “Sporchi, cari e maleducati, specie il proprietario. Sole se i camerieri vi conoscono e sanno che riceveranno una buona mancia allora eviteranno di lasciare i vostri piatti a freddarsi sulla mensola della cucina e di farvi attendere ore per mangiare. Ho trovato persino uno scarafaggio nella pasta che poi mi è stata “per sbaglio” anche addebitata in conto. Stessa cosa successa anche ad un mio amico. Da evitare assolutamente, è la faccia più brutta che Venezia possa offrire, ho saputo – tardi – che i veneziani lo disertano da sempre”.
Il giudice lagunare, rilevando che gli “apprezzamenti …. implicanti un pesante giudizio sulla correttezza professionale del personale del ristorante inducono ad ipotizzare che la recensione non sia stata affatto redatta da occasionale avventore bensì da cliente abituale ovvero, in alternativa, da finto “vero viaggatore” ha ritenuto il carattere diffamatorio, “in quanto non frutto di reale esperienza da parte del recensore e, quindi, preordinata a danneggiare il ricorrente e, in particolare, a fornire agli occhi del pubblico una artefatta rappresentazione delle caratteristiche dello stesso

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di 

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