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Revoca del testamento per sopravvenienza dei figli

Revoca del testamento per sopravvenienza dei figli: una recente Sentenza ci aiuta a fare il punto.

Una tutela per il testatore? una tutela per  i figli del defunto?

Probabilmente entrambe.

La ratio dell’istituto della revoca del testamento per sopravvenienza dei figli è quella di privare di efficacia una scheda testamentaria con la quale si sia disposto all’oscuro  di circostanze ritenute determinanti per la validità delle ultime volontà.

La norma

L’art. 687 cc, infatti, stabilisce che “Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento“.

Sulla scorta del fatto che il testatore abbia operato senza conoscere circostanze che probabilmente lo avrebbero indotto a disporre diversamente, non interverrà alcuna revocazione nel caso in cui egli “abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi“.
Da ultimo, “Se i figli o discendenti non vengono alla successione” – per impossibilità o rinuncia –  “e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto“, ossia, il testamento, altrimenti revocato, continua ad essere valido, non essendo applicabile la norma di cui sopra.

Secondo taluni interpreti, il legislatore, con tale disposizione, avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l’esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell’art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione privilegia la tesi volta a tutelare la volontà del de cuius.

Come avviene anche per la donazione, che potrà essere revocata nel medesimo caso in cui l’autore dell’atto di liberalità misconoscesse l’esistenza di figli, l’intento è quello di preservare la genuinità del gesto di chi lo ponga in essere senza conoscere tutto ciò che si debba sapere o che comunque rivesta  importanza assorbente, come l’esistenza di prole.

Nel caso in cui, tuttavia, l’autore stesso del testamento o della donazione abbia confezionato le sue volontà prendendo in considerazione l’ipotesi della sopravvenienza di figli, allora tale atto sarà pienamente valido, o se non altro rimarrà tale fino a quando il soggetto leso dalla disposizione non reclami i propri diritti, impugnandola.

Revoca del testamento per sopravvenienza dei figli
Revoca del testamento: la sopravvenienza di un figlio fa presumere che il testatore avrebbe disposto diversamente, tenendone conto

E se il testatore aveva già dei figli?

La Suprema Corte si è trovata a statuire circa un caso di testamento redatto dal de cuius a favore solo di alcuni figli,ma in epoca antecedente alla nascita di un altro discendente, sopravvenuto.

I giudici ermellini non hanno ritenuto applicabile la disposizione richiamata sulla revocazione del testamento, in quanto tale disciplina attiene al caso in cui  il testamento venga redatto da chi  “al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli” che è ipotesi differente rispetto a quella in cui il de cuius avesse già altri figli (e dei quali era già nota l’esistenza) e ne sopravvengano altri.

A favore della conclusione fatta propria dalla Suprema Corte gioca l’interpretazione letterale della norma che contempla l’ipotesi in cui “il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione del testamento, ove la situazione familiare sia connotata dalla assenza ovvero dalla ignoranza assoluta di avere figli“.

Tale norma, volta a comportare conseguenze rilevantissime, quali la revoca di diritto delle disposizioni patrimoniali contenute nel testamento, costituisce una eccezione, in quanto tale non estensibile per analogia ad altre ipotesi simili.

La sentenza: Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21-06-2017) 28-07-2017, n. 18893   

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