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Ricorso contro obbligo di vaccinazione: non si possono contestare solo gli atti applicativi senza impugnare la legge a monte


Inammissibile il ricorso contro obbligo di vaccinazione senza impugnare la legge che lo ha disposto.



Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Art. 32 Costituzione.


La nostra carta costituzionale stabilisce come diritto inviolabile dell’uomo quello della libertà (art. 13).

Tale diritto trova svariate declinazioni nell’ arco dell’impianto normativo.

In particolare, per quanto ci possa oggi interessare, il richiamato art.32, che assicura la tutela della salute come diritto di ogni individuo e interesse della collettività, ma non impone la cura se un soggetto non la voglia, a meno che ….

… a meno che, appunto, non vi sia una disposizione di legge che lo obblighi.

E veniamo al caso di oggi.

E’ risaputo che la legge 119/2017 abbia statuito plurimi obblighi vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Ne è disceso che alcune amministrazioni locali abbiano subordinato l’erogazioni di certi servizi all’ottemperanza dell’obbligo di vaccinazione.

Possono essere impugnati questi provvedimenti degli enti locali?

Al quesito ha dato risposta il Tar di Trento con una recente ed interessante pronuncia.

La Sentenza riguardava il ricorso promosso da alcuni genitori contro il provvedimento della Giunta provinciale che stabiliva che i soggetti assegnatari dei “buoni servizio”, per attivare l’erogazione dei servizi per i quali sono stati concessi, devono (per i minori di età da 0 a 6 anni) ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, e che la mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi”.

Identico onere per poter ottenere la concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi.

I ricorrenti fondavano la propria impugnazione in base ad una articolata esposizione giuridica sulle molteplici disposizioni normative – anche sovranazionali – che avrebbero reso illegittimo il provvedimento della Giunta Trentina.

Il Tribunale, senza entrare in media res sul merito delle contestazioni, ha effettuato un preliminare quanto assorbente rilievo.

Il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione di una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento: è necessario, in buona sostanza, verificare la titolarità di una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento come meritevole di tutela e di un interesse legittimo veicolato nel ricorso.

Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti si erano limitati a contestare gli atti normativi locali (giunta provinciale) che trae vano origine dalla richiamata Legge dello Stato n. 119/2017, la cui validità ed efficacia non era stata minimamente revocata in dubbio dall’impugnazione.

Stando così le cose, ad avviso del Giudice amministrativo, l’azione instaurata dai genitori riposava sul dichiarato intento di sottrarsi liberamente all’obbligo di sottoporre in figli minorenni all’obbligo vaccinale e non poteva essere riconosciuta come fondante un interesse tutelabile in giudizio, dato che eliminava la definizione stessa di “legittimo” dell’interesse a ciò abilitante.

Inammissibile il ricorso contro obbligo vaccinazione senza l’impugnazione della legge a monte

Si legga, che interesse si può avere a ricorrere se ci si voglia sottrarre ad una norma la cui legittimità non si contesta?

Astrattamente sarebbe stato necessario contestare in giudizio l’ obbligo posto dalla legge attraverso l’impugnazione dell’atto applicativo(delibera di Giunta Provinciale) nonchè della stessa fonte normativa dell’obbligo (L 119/2017), della quale si deduca l’infrazione al vasta schiera di leggi enucleate nel ricorso.

Quello che non è consentito –ha concluso il Collegio – poiché elide la stessa condizione dell’azione in giudizio, è vantare un intento elusivo della legge quale posizione giuridica meritevole di tutela, come qui è avvenuto.

Poiché il giudizio non può offrire protezione a un interesse deliberatamente e consapevolmente contra legem, non è riconoscibile una posizione legittimante in capo…. ai genitori, che affermano, di avere liberamente scelto di non sottoporre i figli all’obbligo vaccinale, pur affermando di non voler in alcun modo contestare l’obbligatorietà vaccinale contenuta in una legge dello Stato italiano


La Sentenza: Tar Trento 256/2018



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ricorso contro obbligo di vaccinazione

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