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Rumori molesti vicino: fino a quando si deve sopportare?

Rumori molesti vicino: capita a tutti di subire la fastidiosa eco di rumori provenienti dal fondo vicino: dal cane che abbaia all’utensile rumoroso, dallo stereo elevato a “manetta” al batti e ribatti del martello sul muro, dalle prove del musicista in erba alla ennesima festa notturna.

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Rumori molesti vicino: fino a quando bisogna sopportarli?

Ma fino a quando, e soprattutto, fino a quanto si può/si deve sopportare i rumori molesti del vicino?
La legge, in via generale, disciplina le immissioni – “di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino” – all’art. 844 del codice civile, statuendo che non si possono impedire, e quindi vanno sorbiti, “se non superano la normale tollerabilità”.
Potrebbe sembrare la scoperta dell’acqua calda: se un rumore non è molesto va sopportato, altrimenti si può inibire.
La decisione su i rumori molesti vicino è rimessa al giudice.
In particolare, il Tribunale, in caso di rumori molesti vicino, dovrà tener conto della “condizione dei luoghi“, ove si manifestano le immissioni sonore.

E qui si opera una distinzione: se il rumore proviene da un’attività produttiva oppure da un ambito privato.
Nel primo caso il Giudice dovrà operare un equo contemperamento tra le “esigenze della produzione” e la tutela della quiete del vicino, tenendo ben presente l’eventuale disciplina di leggi e regolamenti specificie dell’ambito che stabiliscano, nell’interesse della collettività, particolari modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di rumori dei vicinitollerabilità.

Le immissioni industriali pertanto, potranno avere soglie più elevate, purchè rientranti nei limiti fissati dalle leggi specifiche, e saranno considerate lecite se non possono essere eliminate o ridotte con misure tecniche non troppo onerose, in quanto la cessazione dell’attività produttiva causa alla collettività un danno più grave del sacrificio inflitto ai proprietari dei fondi vicini.
In ogni caso,  qualsiasi valutazione dovrà attribuire assoluta prevalenza al diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita.

In relazione a rumori che provengano da contesti “privati“, vuoi d’abitazione, vuoi da attività comunque non produttive, la discrezionalità è rimessa al Giudice, il quale dovrà valutare il caso concreto, riguardo alla  “condizione dei luoghi”, ossia tenendo come parametro la sensibilità di un uomo medio e la specifica situazione ambientale.

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