Skip to main content

Se i genitori non riescono al mantenimento dei figli, debbono provvedere i nonni

nonni debbono aiutare i genitori al mantenimento dei figli.

Amali, nutrili, insegna loro la disciplina e lasciali liberi. Così avrete un buon rapporto per tutta la vita“.
Efficaci le parole della sociologa Marry G. L. Davis, con riferimento al contegno da serbare con i figli.
Non va molto distante da quanto sancisce il nostro legislatore all’art.147 cc: i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli
Ma quando i genitori non ce la fanno a sfamare la loro prole, ad essa chi ci pensa?
I nonni.
Lo impone, nero su bianco, il codice civile.
Art. 316 bis cc (già art 148 cc). : “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti , in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“.

nonni mantenimento figli
Se i genitori non ce la fanno, i nonni aiutano al mantenimento dei figli

E’ vero: il codice non menziona espressamente i nonni. Parla di “ascendenti”. Ma è dura, per quanto astrattamente possibile, risalire fino ai bisnonni.
Si procede, infatti, per “prossimità”: prima i nonni, sia materni che paterni, poi i bisnonni e così via.
Una precisazione importante: non sono tenuti a tale obbligo i fratelli dei genitori, ossia gli zii.
Come ha avuto modo di evidenziare una recente sentenza dela Cassazione, (Cass. civ. Sez. I, 24/11/2015, n. 23978) , la previsione codicistica allude solo ai parenti in linea retta e non in linea collaterale.
Chi ha l’occhio attento, avrà notato come il legislatore abbia determinato le modalità di assolvimento di tale obbligo tramite “la fornitura dei mezzi ai genitori”. Non ai nipoti, ma ai genitori.
La ragione è presto detta: evitare che gli ascendenti possano invadere l’autonomia educativa dei genitori verso la prole, intromettendosi con elargizioni che gioco forza potrebbero alterare gli equilibri e le prerogative esistenti nell’ambito delle loro famiglie.
Potrebbe essere dato, infatti, che se i nonni conferissero le somme direttamente ai nipoti, potrebbero destinarne l’impiego in base ad indirizzi diversi rispetto a quelli assunti dai genitori, con conseguenti scombussolamenti ulteriori, rispetto a quelli già severi dettati dalla crisi economica.

un genitore non paga alimenti
anche in caso di volontaria sottrazione all’obbligo di mantenimento dei figli da parte di un genitore

La contribuzione è, ovviamente, dovuta in caso di comprovata necessità dei genitori a far fronte ai propri obblighi di mantenimento dei figli. 
Si tratta di un obbligo sussidiario, che sussiste solo ed in quanto gli obbligati principali si rendano inadempienti.
Ma qui viene il bello.
Come ha avuto modo di precisare più volte la giurisprudenza, i nonni sono tenuti alla contribuzione non solo quando entrambi i genitori non siano in grado di provvedere ai figli, ma anche quando essi si siano sottratti volontariamente a tale incombenza.
E’ l’ipotesi del genitore, separato o divorziato, cui l’ex coniuge ometta di versare il proprio contributo al mantenimento dei figli, vuoi perchè non abbia mezzi, vuoi perchè non ne abbia l’intenzione.
Scopo della norma di cui all’art. 316 bis . è, infatti, quello di salvaguardare i minori con la necessaria celerità ed in modo assoluto.
Ovviamente ai nonni sarà riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del genitore inadempiente per quanto corrisposto in suo luogo, ma in attesa di ciò i figli devono pur mangiare.
Ex multis, la Sentenza del Tribunale di Parma 26/05/2014 L’obbligo di tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori di fornire a questi i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, ex art. 147 c.c., deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove l’altro non sia in grado di provvedervi da solo. Scopo della norma di cui all’art. 148 c.c. è, invero, quello di salvaguardare i minori con la necessaria celerità ed in modo assoluto. In tale contesto, il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento va inteso nel senso che l’insufficienza dei mezzi ammette anche una integrazione parziale e non la sola sostituzione di una categoria all’altra

 

 

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Mantenimento figli da parte dei nonni

Condividi l'articolo sui social