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Se l’ex coniuge si licenzia dal lavoro perde il diritto all’assegno divorzile

 


Lo ha ribadito una recente sentenza della Corte di Cassazione: se l’ex coniuge si licenzia perde il diritto all’assegno divorzile.

 

 

Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

 


Vale anche per la vita matrimoniale.

Vale anche dopo il matrimonio.


Nello statuire circa le condizioni divorzili, il Tribunale deve verificare se vi sia l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno.


La valutazione del giudicante deve concentrarsi su alcune precise considerazioni:


– il coniuge richiedente l’assegno ha mezzi adeguati?


– Se non li ha, può oggettivamente procurarseli?


Qualora entrambe le risposte fossero negative, potrà essere statuito un contributo, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

 

assegno divorzile: quando/quanto?


Ipotesi


La giovane Tizia, moglie di Caio, dopo la separazione cambia vita: si trasferisce nel paese ove vivono i suoi genitori, abbandonando il proprio lavoro e rimanendo priva di occupazione.


In sede di divorzio chiede un contributo mensile al marito, sulla scorta di non aver di che vivere.


Quest’ultimo si costituisce, chiedendo il rigetto delle istanze dell’ex coniuge.

Il tribunale, in prima battuta, accoglie la domanda di Tizia, disponendo un assegno divorzile in suo favore.


La Corte d’appello, in sede di impugnazione, riforma la sentenza di primo grado e revoca tale contribuzione, rilevando che la richiedente sia ancora in giovane età, con piena capacità lavorativa e ritenendo conseguentemente che uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge non sussista perchè, semmai esistente, esso è stato causato da una precisa volontà di Tizia che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.


Tesi


La Corte di Cassazione ha posto l’accento sulla circostanza secondo cui la legge riconosce l’assegno divorzile al coniuge che non abbia mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.


Nel caso di specie, era stato correttamente rilevato che l’impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati non dipendesse da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà della coniuge richiedente l’assegno ma dalla libera scelta di Tizia, che aveva deciso di abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso.

 

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se l’ex coniuge si licenzia perde il diritto all’assegno divorzile

 

Conclusione


La decisione di revocare l’assegno divorzile deve ritenersi conforme alle prescrizioni di legge, tenuto anche conto che Tizia non aveva nemmeno dato prova di aver dato un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari.

 

Se l’ex coniuge si licenzia perde il diritto all’assegno divorzile: chi è causa del suo mal, pianga se stesso, per l’appunto.

 

La sentenza: Corte di Cassazione, n. 26594/2019 

 

 

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