Skip to main content

Sopraelevazione del fabbricato e distanza dall’edificio confinante

Sopraelevazione del fabbricato e distanza dall’edificio confinante: facciamo il punto. Il quesito è se, in caso di sopraelevazione del proprio immobile tale che la nuova costruzione sopraelevata risulti più alta dell’edificio confinante, si debba comunque rispettare la distanza di 10 metri prevista dal DM 1444 del 1969, dato che le parti dei due stabili non si fronteggiano. L’art. 9 del D.M. sopra citato prescrive per le nuove costruzioni “la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

folding-rule-1329781_960_720
La distanza si computa solo tra pareti munite di finestre qualificabili come vedute

La finalità del DM n. 1444 del 1968 di prescrivere precise distanze tra fabbricati è quella di garantire sia l’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell’edilizia, sia quello alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e lesive della salute degli abitanti degli immobili.

Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, le opere costruite in sopraelevazione rispetto ad un edificio preesistente costituiscono “nuova costruzione” e pertanto sono soggette alla disciplina sulle distanze. In merito, poi, alle modalità di calcolo della distanza, il Consiglio di Stato ha più volte statuito che “la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti deve computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (si veda, per tutte, Consiglio di Stato n. 2086 del 2017) E’ stato poi precisato che nel computo delle distanze vanno considerati tutti gli elementi costruttivi avanti i caratteri della solidità, stabilità e della immobilizzazione (in tal senso, Consiglio di Stato n. 2861 del 2015). La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito, che la regola del rispetto della distanza dei dieci metri, di cui all’art. 9 del D.M. n.1444/1968 si riferisce esclusivamente a pareti munite di finestre qualificabili come vedute (secondo l’art. 900 Codice Civile sono vedute le finestre che permettono di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente) e e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre aventi caratteristiche di luce (quelle cioé che non permettono l’affaccio sul fondo del vicino).

Per una consulenza in materia di distanze tra fabbricati clicca qui

Condividi l'articolo sui social