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Sostituzione di delibera condominiale precedente con una successiva

Non deve essere pronunciato l’annullamento in caso di sostituzione di delibera condominiale precedente con una successiva.

Electa una via, non datur recursus ad alteram, dicevano i romani.

Imboccata una strada, non è più possibile cambiare percorso.

Con buona pace dei nostri illustri predecessori, questo principio non vale per le delibere condominiali.

Oggi ci chiediamo se sia possibile sostituire una delibera assembleare viziata, ritenuta illegittima, con un’altra, successiva, che vi ponga rimedio, soppiantandola.

Il legislatore nulla dice di specifico in proposito.

Troviamo una disposizione simile in materia societaria, laddove è stabilito che “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno” (art. 2377 cc).

Tale disposizione può essere applicata anche in ambito condominiale?
Nel nostro ordinamento è principio stabilito che se una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione si applicano le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (art. 12 preleggi).

Sostituzione delibera condominiale precedente
Sostituzione delibera condominiale precedente con una successiva. La normativa in materia societaria è applicabile a quella condominiale


Sostituzione delibera condominiale precedente con una successiva: la giurisprudenza ritiene estensibile la normativa societaria a quella condominiale.

I giudici hanno ritenuto pienamente applicabile la disciplina dell’art. 2377 cc alla delibera condominiale.
In particolare, una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è trovata a statuire in ordine ad una impugnazione di delibera assembleare da parte di un condomino, ritenuta viziata, mentre – nelle more di giudizio – ne era intervenuta la sostituzione, mediante delibera successiva, che ne aveva sanato gli aspetti critici.
I giudici ermellini hanno ritenuto pienamente corretta la pronuncia del Tribunale di primo grado, e della Corte d’appello poi, che avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta sostituzione.
 

sostituzione delibera condominiale precedente
La nuova delibera deve avere il medesimo oggetto ma contenuti incompatibili con quella precedente.

 

In particolare, la Suprema Corte ha statuito  che “si ha sostituzione nel caso in cui la nuova Delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza”.

In buona sostanza, perchè la sostituzione produca effetto ed eviti la necessità del suo annullamento, deve avere il medesimo oggetto di quella precedente, ma la statuizione deve essere differente e, ovviamente, conforme alla legge.

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione:  n 8515/2018

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