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Suddivisione conto corrente cointestato

Suddivisione conto corrente cointestato

Suddivisione conto corrente cointestato: presunzione di comproprietà in pari quote dei titolari, salvo prova contraria.

Il caso è frequente nell’ambito delle successioni ereditarie: un padre ha tre figli. Con uno di essi ha un rapporto più frequente, tanto da aver aperto un conto corrente in comune, per consentirgli di effettuare le commissioni che l’età avanzata non consente più di svolgere comodamente.
Alla morte del genitore scatta la baraonda tra gli eredi.
Il figlio prediletto vorrà tenere per sè la propria quota del 50 % del saldo del conto corrente cointestato, sostenendo che debba cadere in successione solamente la porzione del padre. Di tenore opposto sarà la posizione degli altri fratelli, che bolleranno come una donazione, da computare nella valutazione della quota del loro omologo, l’avvenuta cointestazione del conto paterno.
Chi avrà ragione?

Suddivisione conto corrente cointestato: alcuni punti fermi.

L’art. 1854 cc. stabilisce che “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto“.

Non solo.

L’art. 1298 cc , nell’ambito di una obbligazione, quale quella di apertura di conto corrente, contratta da più soggetti, sancisce che “Nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi “.

Ergo, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

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Suddivisione conto corrente cointestato: si presume contitolarità, ma è ammessa prova contraria.

Una presunzione non già assoluta, invincibile, ma suscettibile di essere superata mediante la prova che le somme confluite nel conto abbiano, ad esempio, una sola provenienza (ad esempio, la pensione del padre).

In tal caso, come ha avuto modo di rilevare una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione,  laddove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti,  l’altro non potrà, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo.

Non potrà, in buona sostanza, reclamare come propri tali importi, neanche pro quota.

Non solo.

Il contitolare non potrà operare per la parte eccedente la propria quota

Aanche se non si riuscisse a dimostrare un’ unica confluenza nel conto corrente cointestato, superando così la presunzione di cui sopra, va comunque escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se abbia facoltà di compiere operazioni  disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.

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Suddivisione conto corrente cointestato: la cointestazione non costituisce donazione, a meno che non sia provata la liberalità dell’originario unico proprietario del conto

Cointestare equivale a donare?

Ma la cointestazione, ad altro soggetto, di somme appartenenti ad un unico proprietario potrebbe costituire una sorta di donazione della metà di detti importi?
No, se non vi sia prova che l’originario titolare degli importi contenuti nel conto non avesse inteso beneficiare, a titolo liberale (il cd animus donandi) il soggetto cui è stata estesa la contitolarità del rapporto.

La sentenza: Cass. Civ. 04/01/2018, n. 77 

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