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Tamponamenti a catena: chi paga?

Tamponamenti a catena: chi paga? l’ultimo della colonna o ogni soggetto tamponante?

Oggi ci occupiamo di tamponamenti a catena per rispondere alla più classica delle domande: chi paga?

Ve lo diciamo subito: la risposta non è così ovvia e sarà differente a seconda delle ipotesi che si saranno verificate.

Partiamo dalla prima, con un esempio.

Lunedì mattina, inverno, freddo e sonno.

Riprendere il lavoro dopo la pausa del fine settimana è durissimo e può essere che con la testa si sia ancora al pranzo domenicale o alla partita della propria squadra del cuore.

Il tragitto casa-lavoro la nostra automobile lo percorre ormai da sola ma…taaac, non abbiamo fatto attenzione alla macchina avanti la nostra, che ha frenato al semaforo divenuto rosso e…. puuuum, le andiamo sonoramente addosso, fracassando il nostro paraurti contro quello anteriore. Il problema è che dietro di noi procedevano altre due automobili, una in fila all’altra, che non hanno fatto in tempo a frenare e… taaaac, la prima viene addosso a noi, la seconda addosso alla prima.

tamponamenti a catena
Tamponamenti a catena, chi paga? è necessario esaminare se i veicoli coinvolti fossero in sosta o in movimento

Chi paga in questo caso di tamponamenti a catena tra veicoli in movimento?

In questo caso si dovrà richiamare quanto disposto da una norma del codice civile: l’art. 2054 cc.

Tale disposizione stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”

Ebbene, nel caso che ci occupa, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire che “tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Quindi, chi paga per i tamponamenti a catena?

Ovviamente il primo veicolo della fila, a meno che non sia incorso in infrazioni particolari, non sarà tenuto a contribuire ad alcun risarcimento, non avendo danneggiato alcuno e potrà pretendere la refusione dei danni.

Per quanto riguarda i conducenti delle macchine dietro, coinvolte nei tamponamenti a catena, saranno tenuti a dare prova di non aver potuto impedire il danno e, nella fattispecie, di aver mantenuto un’adeguata distanza di sicurezza, altrimenti concorreranno entrambi in eguale misura al risarcimento del primo veicolo.

A diverse conclusioni si deve pervenire in una seconda ipotesi di tamponamenti a catena che oggi esaminiamo.

Poniamo che gli autoveicoli coinvolti non fossero in movimento, ma allineati, fermi in coda al semaforo.

Mettiamo che l’ultimo mezzo, quello guidato il lunedì mattina dal lavoratore assonnato per intenderci, non si accorga tempestivamente di tale circostanza e tamponi il veicolo davanti, che urti quello anteriore e così via.

Anche qui la valutazione dei giudici è perentoria: “nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (cfr. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788, Cass. 4021 del 2013).

incidente stradale
tamponamenti a catena: attenzione a quale compagnia assicurativa indirizzare la richiesta danni

A quali compagnia assicuratrice rivolgersi per chiedere il risarcimento del danno in caso di tamponamenti a catena?

L’art. 149 del D.Lgs 209/2005 (codice assicurazioni private) stabilisce che “ In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.

Bene, nel caso di scontro tra due veicoli il danneggiato rivolgerà la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione.

Ma nel caso di più veicoli coinvolti in tamponamenti a catena chi paga?

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, sentenza 07/02/2017 n° 3146) ci soccorre nell’individuazione, operando una distinzione.

La procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno”.

Quindi se vi siano stati più macchine coinvolte nel sinistro ma una sola di esse sia la responsabile dell’incidente, ogni soggetto danneggiato potrà rivolgersi alla propria compagnia per essere risarcito.

Tale modalità opererà anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta esclusa nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.

Nell’ipotesi di più soggetti responsabili del sinistro – frequente, attesa la presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2054 cc, appena esaminato – si dovrà seguire la procedura standard stabilita dall’art. 148 del codice delle assicurazioni, il cui link qui alleghiamo per comodità, formulando la richiesta danni all’assicurazione del proprio danneggiante.


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