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Usucapione immobiliare: si può usucapire la servitù di distanza anche se l’edificio è abusivo

Usucapione immobiliare: è possibile invocarla per rivendicare il diritto a mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella legale anche se l’edificio è abusivo

 

distanze tra costruzioni
Si può usucapire il diritto a mantenere l’immobile a distanza inferiore da quella legale da un altro edificio

E’ un modo di acquisto della proprietà: un diritto posso acquistarlo con una compravendita, posso riceverlo in donazione, in eredità ed anche conseguirlo in virtù di un possesso continuato, pubblico, pacifico ed interrotto per un periodo di tempo stabilito dalla legge e che ordinariamente è pari ad almeno 20 anni. Ecco l’usucapione.

Non necessariamente si acquisisce la titolarità di una res, di un bene fisico: si può usucapire un diritto di passaggio, un diritto di abitazione, una servitù.

Nel caso oggi in esame, Tizio era stato convocato da Caio in giudizio per aver costruito il proprio immobile a distanza inferiore rispetto a quella legale e sul presupposto che l’edificio fosse stato realizzato senza valido titolo edilizio.
Nel costituirsi, il convenuto eccepiva che la costruzione risaliva ad oltre 20 anni prima e che pertanto aveva conseguito il diritto di mantenerla in loco, a quella distanza, per usucapione.
La Corte di Cassazione ha, dato ragione a quest’ultimo,  che chiedeva di poter stare dove era.
Il principio di diritto enunciato dagli ermellini, in buona sostanza, pone l’attenzione sulle conseguenze, meramente pubblicistiche, che la realizzazione di un immobile abusivo comporti, che non intaccano in alcun modo la situazione di fatto che si viene a creare – iure privatorum – con il possesso ultraventennale di un bene.

immobile abusivo
immobile abusivo L’eventuale abusività dell’immobile rivela solo in ambito pubblicistico

Ecco la massima: “E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”
La sentenza: Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 19-01-2017, n. 1395

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