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Conto corrente e comunione dei beni

 

Conto corrente e comunione dei beni: a chi appartiene il denaro che vi confluisce?

 

 

“Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle!”
GROUCHO MARX


ma se le cose si comprano, poi cadono in regime di comunione dei beni immediato, mentre il denaro no.

 

 

 

Avevamo creato scalpore.


Quando avevamo pubblicato l’articolo “Comunione dei beni: i soldi dello stipendio appartengono solo a chi li guadagna.” eravamo ben consci che non a tutti tornavano i conti.


Eppure la legge parla chiaro: “i proventi oggetto dell’attività separata di ciascuno dei coniugi” costituiscono oggetto di comunione solo se “non consumati allo scioglimento della comunione” (art. 177 cc).


Avevamo operato una distinzione: vi sono beni che entrano immediatamente a far parte della comunione: gli acquisti. Marito o mia moglie vanno ognuno per i fatti propri a comprare un divano ed una televisione. Entrambi i beni apparterranno al dominio comune dei consorti, anche se conseguiti con denaro del proprio stipendio.


Determinati beni entreranno a far parte della comunione solo se “non consumati allo scioglimento” della stessa. Si tratta della comunione de residuo. Il denaro che guadagno con la mia attività professionale appartiene soltanto a me. Se mi compro un divano, quello apparterrà anche a mia moglie, perchè è un acquisto. I soldi che residueranno al termine della comunione entreranno, ahime’, nell’orbita della (con)titolarità di entrambi.

 


Oggi facciamo un passo avanti.


E se il denaro, anziché impiegarlo in acquisti, o nasconderlo sotto al letto, lo depositassi in banca? La liquidità contenuta nel conto corrente apparterrebbe soltanto a me oppure entrerebbe a far parte della comunione?


Si tratta di appurare se l’apertura di conto corrente con conseguente movimentazione bancaria costituisce oppure no “acquisto”, soggetto al regime patrimoniale che oggi analizziamo.


Vediamo: quando si deposita del denaro in un c/c cosa  ne si consegue? La possibilità di poterlo chiedere indietro quando si vuole. E’ un diritto di credito, quindi. E ciò che ne deriverà sarà sempre e comunque la somma che si è versata.


E poiché il diritto di credito fa parte del novero delle obbligazioni e queste sono escluse dall’orbita della comunione dei beni, il denaro sussistente nel conto corrente derivante dalla propria attività separata, apparterrà solo al titolare che lo abbia conseguito, fino al termine del regime di comunione, allorquando dovrà essere spartita la porzione che ne sarà residuata.


Assistiamo spesso, al culmine delle crisi matrimoniali, ad improvvisi sussulti in ordine alla movimentazione dei conti correnti. Somme rimaste giacenti da tempo sparite in un soffio. Accantonamenti, frutto di risparmi e sacrifici, repentinamente volatilizzati.


L’intento, senza voler peccare di eccessiva malizia, è quello di lasciare meno possibile liquidità sul conto da spartire al termine della comunione.

 

Conto corrente e comunione dei beni
Conto corrente e comunione dei beni


Si faccia attenzione: costituiscono oggetto della comunione de residuo tutti i redditi, percetti o percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare prova o che sono stati consumati per il soddisfacimento di bisogni della famiglia (anche suoi personali) o per investimenti già caduti in comunione.


La legge, tuttavia, non pone obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione “de residuo” né limiti o controlli alla facoltà di “consumazione”.

L’esercizio di quest’ultima, ovvero l’impiego nei più vari modi, ma senza che l’operazione comporti nuovi, durevoli acquisti, sottrae “lecitamente” cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della comunione, diverrà esattamente la comunione “de residuo”.


Quali rimedi potranno essere accordati al coniuge che si sente defraudato di somme che potrebbero appartenergli di lì a poco, allo scioglimento della comunione?


Potrà, ad esempio, chiedere l’anticipata separazione dei beni: art. 193 c.c.,  il quale, in caso di cattiva gestione di uno dei coniugi nei propri affari o di mala amministrazione dei beni, riconosce l'”interesse” dell’altro coniuge, esprimendo un concetto che può comprendere l’aspettativa inerente la comunione residuale.


Potrebbe anche avvalersi di strumenti di tutela di carattere generale spettanti ad ogni creditore, del genere delle azioni revocatoria e surrogatoria nonché del risarcimento dei danni, sia, infine, in via di estremo subordine, invocare il principio di buona fede ed il divieto dell’abuso del diritto, fermo l’obbligo, per il coniuge “dissipatore”, di rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese (così Cass. Civ. 13441/2003).

 

 

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Conto corrente e comunione dei beni

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