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Abbandono del tetto coniugale: non sempre è causa di addebito della separazione.

Quando l’abbandono del tetto coniugale può essere causa di addebito della separazione?

Perduto è sol chi se stesso abandona.

Matteo Maria Boiardo

Ci eravamo già soffermati sul tema dell’abbandono della casa coniugale, analizzando quando fosse legittimo e quando no. (link)

In particolare, avevamo valutato le disposizioni dell’art. 146 cc, a mente del quale la proposizione della domanda di separazione … costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.


L’imminenza della procedura separativa legittima, pertanto, l’affrancarsi anticipato della convivenza, con l’evidente scopo di sollevare i coniugi dal sostenere il peso ed i rischi di una convivenza divenuta oramai intollerabile.

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Si è anche sottolineato come tale sorta di congedo anticipato, prima ancora di attendere l’autorizzazione da parte del tribunale a vivere separati, sia possibile in presenza di “giuste cause”, che legittimino la dipartita di un coniuge.


Ad esempio, la presenza di circostanze che possano arrecare grave pregiuzio per i figli,la condotta violenta di un genitore, una spasmodica tensione familiare che comporti una intollerabilità della convivenza.

Bene.


Oggi ci chiediamo se l’abbandono sine titulo, ossia in assenza di chiare e consolidate ragioni che lo legittimino, comporti – di per sé – motivo di addebito della separazione.

L’allontanamento dal domicilio coniugale, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione.

Al riguardo è però dovuta una precisazione, anzi due.

In primo luogo, come in ogni pronuncia di addebito, si dovrà verificare che la violazione del predetto obbligo di coabitazione sia stata la causa principale della crisi matrimoniale.


Se infatti il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, non si potrà scaricare tutta la colpa della fine dell’unione coniugale sull’abbandonante, in quanto la circostanza si inserisce nell’ambito di un rapporto già logoro e sfasciato: la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

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abbandono del tetto coniugale: sì all’addebito solo se è stata la causa della crisi matrimoniale


Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.


Altra nota.

Nel mentre l’abbandonante dovrà dimostrare la giusta causa dell’uscita dall’abitazione, sull’altro coniuge, che chieda la pronuncia di addebito, graverà l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza.
In buona sostanza, egli dovrà allegare che la violazione dell’obbligo di coabitazione sia stata la ragione decisiva della crisi matrimoniale, altrimenti non compromessa.

Avvocato separazione Vicenza

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abbandono del tetto coniugale e pronuncia di addebito

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