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Affidamento figli genitori non sposati: quali regole?

 

 

Affidamento figli genitori non sposati: facciamo il punto.

 

Quand’ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli.
(Woody Allen)

 

 


13 996 986.


Sono le coppie conviventi non sposate risultanti dall’ultimo censimento 


Tra queste, almeno il 63% hanno figli.


Sono numeri notevoli ed in continua evoluzione, data la crisi, ormai consolidata, dell’istituto nuziale.


Qualcuno, con sagace arguzia o scetticismo impertinente, ha sostenuto che il matrimonio sia il primo passo per il divorzio; certo è che pure per le coppie “di fatto” si presentano, in identica misura e proporzione, problemi relazionali talora irreversibili, tali da dover pervenire ad uno sciogliete le righe, senza che vengano a mancare dolorosi strascichi e problemi, anche legali, da prendere per mano.


Per i conviventi non si pongono talune questioni concernenti la soluzione del rapporto coniugale: vedasi, ad esempio, l’obbligo di assistenza materiale tra consorti, la resipiscenza di diritti successori tra coniugi all’esito della separazione e poi del divorzio, nonché possibili beni da dividere a seguito dello scioglimento della comunione legale.


Ed i figli?


Affidamento figli genitori non sposati: cambia qualcosa rispetto a quanto statuito per le famiglie “tradizionali”?


No e sì, potremmo dire.


No, dal punto di vista sostanziale, delle norme pratiche da applicare in punto di diritto.


Sì, dal punto di vista “procedurale”, giacchè ci si muove in ambiti estranei alla separazione coniugale.


Per espresso richiamo effettuato dalla legge, le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione o divorzio si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (art. 337 bis cc).


Tra tali disposizioni, va menzionato innanzitutto il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

affidamento figli genitori non sposati: identiche norme rispetto alla famiglia tradizionale

 


In caso di crisi, anche della coppia genitoriale non sposata, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.


Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.


Si tratta del cd affidamento condiviso, (337 ter cc) sul quale ci siamo soffermati più volte in passato, che attribuisce identica dignità ad entrambi i genitori nel prendere le decisioni, anche quelle più rilevanti, concernenti i figli.


La responsabilità genitoriale, infatti, è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.


Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. (337 quater cc)


Anche in caso di scioglimento dell’unione di fatto tra genitori non sposati, si dovrà considerare come padre e madre dovranno contribuire al mantenimento dei figli.


Dopo aver stabilito i tempi di permanenza presso l’uno e l’altro, si dovrà verificare il rispettivo onere economico nei confronti dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.


Al riguardo, potrà essere concordata – o fissata dal giudice – la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:


1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore


Anche per le coppie non sposate, con figli minori o non autosufficienti, si può statuire l’assegnazione della casa familiare, attribuita tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli ed a prescindere da quale genitore ne sia proprietario (337 sexies), occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’ “habitat” domestico, ambiente sicuro nella tempesta di eventi venutasi a creare con la crisi tra genitori.

 


Figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dall’unione nuziale: identiche norme di merito, differente procedura giudiziale per le relative statuizioni.


Per i primi l’ambito naturale in cui dovrà intervenire la decisione sui provvedimenti attinenti la prole è il procedimento di separazione o divorzio.


Per i secondi si segue un ricorso ad hoc che, proprio sulla piattaforma giuridica appena accennata con riferimento agli art. 337 bis e seguenti del codice civile, statuirà sui provvedimenti concernenti i figli, con procedura più agile rispetto a quella separativa o divorzile.


Una volta depositato il ricorso, verrà fissato un termine per la notifica del ricorso alla parte resistente, che potrà depositare una memoria difensiva.


All’udienza, il giudice cercherà una composizione tra le rispettive posizioni, assumerà le opportune informazioni e si riserverà di riferire al collegio per la conseguente decisione.
Una circostanza rilevante è che, come nel giudizio di separazione o divorzio, anche nel procedimento indicato potranno essere ascoltati i figli di almeno dodici anni, o anche di meno, purchè capaci di discernimento.


I decreti del tribunale, reclamabili, potranno essere in ogni tempo essere revocati o modificati.

 

 

 

 

 

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