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Ammontare mantenimento figli maggiorenni in sede di divorzio. Quanto?

Ammontare mantenimento figli maggiorenni in sede di divorzio. Quantifichiamolo.

 

 

 


Sul “fino a quando i genitori debbono contribuire al mantenimento dei figli” ci eravamo già soffermati. (link 1, link 2, link 3)     

 

Oggi citiamo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che compendia efficacemente la risposta al quesito “di che misura deve essere l’ammontare del mantenimento dei figli maggiorenne in sede di divorzio”.


Ci riferiamo al divorzio, perchè potrebbe comportare dei risvolti differenti rispetto al giudizio effettuato in sede di separazione. Lì, magari, i figli erano più piccoli, meno autosufficienti, con meno necessità, oggi sono cresciuti, hanno esigenze maggiori ma anche più autonomia.


Ebbene, la Suprema Corte esordisce con una sottolineatura: nella sua valutazione il giudice del divorzio non può ritenersi vincolato dalle statuizioni del giudizio di separazione nè da un criterio di adeguamento automatico dipendente dall’età e dal miglioramento delle condizioni economiche dei genitori.


In buona sostanza: il divorzio è un giudizio nuovo e differente rispetto a quello separativo e, in quanto tale, non può comportare alcun automatismo nel traslare i provvedimenti precedenti alla situazione attuale, ma deve rieffettuare – daccapo – le valutazioni conferenti al caso concreto, come rappresentato dalla situazione di fatto al momento del procedimento.

 

assegno di mantenimento in caso di separazione

 

Ammontare mantenimento figli maggiorenni in sede di divorzio.Quanto?

 


In base al chiaro paradigma degli ermellini, “la fissazione dell’assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio alla luce delle circostanze che attengono in primo luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza proporzionale e che prescinda dall’effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del minore”.


Quindi:


1. attualità e concretezza delle esigenze dei figli: sono occupati, sia pur senza raggiungere l’indipendenza economica? Seguono un ciclo di studi? Che attività ricreativa svolgono? Dove vogliono andare? A cosa ambiscono? Dove vogliono vivere?


2. come se la passano i genitori dal punto di vista economico.
Lavorano ancora entrambi? Il loro reddito è aumentato o diminuito? La loro compagine familiare post separazione è rimasta inalterata? Il loro patrimonio complessivo?


Effettuate tali valutazioni, occorre obbligo anche considerare il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio.


Infatti, “a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”.

 

 mantenimento figli maggiorenni divorzio
Ammontare mantenimento figli maggiorenni in sede di divorzio: vale ancora il tenore di vita

 


Tale considerazione deve essere ben ponderata non solo con riferimento al contributo al mantenimento “ordinario” dei figli, ma anche per quanto concerne le spese “straordinarie”, quelle cioè “che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.


E’ possibile contemplare la corresponsione di un unico assegno che comprenda mantenimento ordinario e spese straordinarie?

 

Per la Cassazione, l’eventualità di includere le spese straordinarie in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, potrebbe rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

 

 

 

 

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Ammontare mantenimento figli maggiorenni

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