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quando serve la Scia in edilizia?

Quando serve la Scia in edilizia? La domanda è  d’obbligo perché se fino a qualche tempo fa per realizzare un intervento edilizio si poteva scegliere soltanto fra permesso di costruire e Dia, ora le modalità sono cambiate. In sostanza, il Testo unico in materia di edilizia (DPR 380 del 2001) prevede 5 casi: attività libera, CILA, SCIA, permesso di costruire, scia alternativo al permesso di costruire. Fino a poco fa c’erano addirittura altre 2 possibilità: CIL e super Dia
Vediamo ora quando si utilizza la Scia.
La Scia, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività consente di iniziare i lavori il giorno stesso in cui si presenta la documentazione.
In particolare, si deve utilizzare la Scia, che ha sostituito la Dia, per i lavori di seguito elencati:
-gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio (per gli interventi sulle parti non strutturali è sufficiente un procedimento più semplice, e cioè la Cila, o Comunicazioni inizio lavori asseverata)
-interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
-interventi di ristrutturazione edilizia
-alcuni tipi di variante al permesso di costruire.
In alcuni casi, è possibile utilizzare la scia in alternativa al permesso di costruire. Si tratta comunque di casi in cui, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

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Il novo decreto sui vaccini obbligatori: le conseguenze per la mancata ottemperanza

Vaccini obbligatori: tra il vociferare ed il sentito dire, finalmente la parola alla legge.

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Quali sono le conseguenze se non vaccino mio figlio?

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 maggio il Decreto Legge sui vaccini obbligatori.
In sintesi, è prevista una nutrita schiera di vaccini obbligatori per bambini e ragazzi dai 0 ai 16 anni.

La mancata ottemperanza a tale obbligatorietà comporterà tre ordini di conseguenze:

  •   la possibile sospensione della “potestà genitoriale” dei genitori renitenti.
  • l’erogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 ad € 7500.
  • l’impossibilità di iscrivere ad asili nido e alle scuole per l’infanzia – pubbliche o private –  i bimbi non vaccinati.

L’obbligo di vaccinazione in Italia potrà essere differito o venir meno  “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”.

Il precetto avrà decorrenza a partire dal prossimo anno scolastico.

Lo schema riassuntivo del Decreto Legge al seguente link del Ministero della Salute

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Il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con i nipoti

Nonni hanno diritto a frequentare i nipoti…

Può capitare che, a seguito del matrimonio, la coppia scelga di “blindare” la propria famiglia neo costituita, lasciando fuori qualsiasi possibilità di ingerenza o intromissione da parte dei rispettivi genitori, specie per quanto attiene l’educazione e la crescita dei figli.

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I  nonni hanno diritto a frequentare i nipoti?

Più frequentemente, tale circostanza avviene con la crisi matrimoniale, a seguito della quale, da un lato i coniugi riverberano le loro incomprensioni facendole ricadere sui rispettivi suoceri, dall’altro proprio gli influssi delle famiglie d’origine possono rendere  ancora più accentuati i rapporti all’interno della coppia, sottolinenando dissidi e disarmonie, anche per quanto attiene l’educazione dei bambini.

Conscio che tali situazioni avrebbero potuto minare in maniera consistente le relazioni nonni/figli, il nostro legislatore ha introdotto, di recente, una normativa che ha sancito in maniera esplicita  il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con in nipoti minorenni: art 317 bis cc.
Non solo.

Quasi in contrapposizione, nel tentativo di rafforzare tale inclinazione, il codice, laddove aveva sancito chiaramente gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli – art. 147 cc – ha sottolineato con una nuova norma, l’art. 315 bis, che tali obblighi si concretizzano in un vero e proprio diritto dei figli, tra cui, anche, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Di qui la lettura, secondo molto interpreti, che non si sia voluto, con tale disciplina, stabilire un diritto incondizionato e assoluto dei nonni medesimi. Al contrario tale «diritto» è espressamente riconosciuto quale interesse strumentale alla piena realizzazione della personalità del nipote, atteso che facendo valere codesto diritto, i nonnii, «fanno valere il diritto dei nipoti, che in tal modo risulta più fortemente tutelato».

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I diritti dei nonni…ma soprattutto dei nipoti.

In buona sostanza: i nonni hanno diritto di frequentare i nipoti solamente allorquando tale attività corrisponda all’interesse preminente dei nipoti stessi.

Una freschissima pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Venezia ha avuto modo di ribadire tale concetto, percorrendo il consolidato solco giurisprudenziale secondo cui “l’azione in giudizio dei nonni può trovare origine nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti”, ma offre una lettura ulteriore.
In buona sostanza, secondo il menzionato ufficio giudiziario, il diritto dei nonni merita tutela solamente se la mancata significativa relazione con i nipoti sia “effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori“, che, altrimenti, sono liberi di decidere se far frequentare i figli agli ascendenti oppure no.

A sommesso parere di chi scrive, affermato il principio di diritto secondo cui anche i nonni hanno diritto a frequentare i nipoti, una cosa è stabilire, giustamente, che tale facoltà non debba essere tutelata allorquando la visita potrebbe essere pregiudizievole per i minori – ci mancherebbe! – altra cosa è sancire che tale tutela possa essere percorribile solo allorquando l’omessa visita dei nonni potrebbe recare loro danno.

Il legislatore, con il menzionato art. 317 bis cc,  ha fissato una sorta di presunzione sulla preziosità della frequentazione nonni/figli, che non deve essere di volta in volta dimostrata, ma può essere semmai superata nel caso contrario in cui possa risultare dannosa per i minori.

Restiamo in attesa di assistere alle prossime evoluzioni giurisprudenziali.

La Sentenza: Tribunale per i Minorenni di Venezia,  decreto 7 novembre 2016

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Convivenza more uxorio: se l’ex chiede il rimborso degli importi corrisposti durante la coabitazione

Quando finisce un amore… i problemi più rilevanti, oltre a rimettere a posto i cocci del cuore, sono quelli attinenti alla gestione/spartizione/rimborso di quanto gli ex partner si siano attribuiti durante la convivenza.

Mentre, da un lato, è pacifico che se un acquisto è stato eseguito da entrambi i compagni, il bene che ne ha formato oggetto apparterrà ad entrambi e per esso varranno le regole contemplate in materia di comunione, in particolare quelle attinenti l’amministrazione e lo scioglimento della comunione, altrettanta certezza non v’è con riferimento a quei beni, in particolar modo il denaro, reciprocamente elargiti nell’ambito del menage familiare.

Quando la coppia “scoppia”, la tendenza è quella di dimenticare ciò che è stato, ossia che a monte vi era un’unione, un progetto familiare, in virtù del quale chi dava qualcosa non lo faceva per vederselo ritornare, ma per fornire il proprio apporto ad un percorso da compiere assieme al proprio compagno.

Ecco allora che le elargizioni, anche se significative, possono essere lette ed inquadrate nel dovere di solidarietà che presiede qualsiasi consorzio familiare e, in quanto tali, non possono essere oggetto di restituzione.

Non solo.

Per poter arguire che un qualcosa è stato dato per essere restituito è imprescindibile che chi rivendichi di essere creditore dimostri il titolo, il motivo, il contratto per cui si considera tale.

A tale approdo è giunta la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia (n. 9864/2014) che ha esaminato il caso in cui “lei” aveva consegnato a “lui” delle somme di denaro, nel mentre era in corso la loro convivenza.
Ebbene, anche a fronte della pacifica ricorrenza della prova di tale erogazione, i giudici supremi hanno ritenuto che incombesse sull’asserita creditrice l’onere di dimostrare – tipico di chi evochi una pretesa in giudizio – che quella somma fosse stata corrisposta a titolo di mutuo, sì da giustificare l’obbligo della restituzione.

“L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo” per gli ermellini “è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro…

In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall’attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell’attore l’onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione”.
In difetto, ben potrà essere argomentato che la corresponsione sia stata effettuata quale adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale, scaturente dal vincolo affettivo, ed in quanto tale irripetibile.

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Convivenza more uxorio rimborso importi

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seminario giuridico sulla non autosufficienza

Lo studio legale Berto e l’avv. Stefania Cerasoli hanno organizzato in collaborazione con la Fondazione Zoé un seminario dedicato alla “gestione del rischio legale nell’assistenza alle persone non autosufficienti”.

Il seminario, suddiviso in tre parti, si terrà dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede della Fondazione Zoè nei giorni di Venerdì 21 Marzo, Venerdì 11 Aprile e Venerdì 9 Maggio 2014.

Per il programma ed iscrizioni clicca qui sotto:

http://www.fondazionezoe.it/code/16615/Seminari-legali