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Il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con i nipoti

Nonni hanno diritto a frequentare i nipoti…

Può capitare che, a seguito del matrimonio, la coppia scelga di “blindare” la propria famiglia neo costituita, lasciando fuori qualsiasi possibilità di ingerenza o intromissione da parte dei rispettivi genitori, specie per quanto attiene l’educazione e la crescita dei figli.

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I  nonni hanno diritto a frequentare i nipoti?

Più frequentemente, tale circostanza avviene con la crisi matrimoniale, a seguito della quale, da un lato i coniugi riverberano le loro incomprensioni facendole ricadere sui rispettivi suoceri, dall’altro proprio gli influssi delle famiglie d’origine possono rendere  ancora più accentuati i rapporti all’interno della coppia, sottolinenando dissidi e disarmonie, anche per quanto attiene l’educazione dei bambini.

Conscio che tali situazioni avrebbero potuto minare in maniera consistente le relazioni nonni/figli, il nostro legislatore ha introdotto, di recente, una normativa che ha sancito in maniera esplicita  il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con in nipoti minorenni: art 317 bis cc.
Non solo.

Quasi in contrapposizione, nel tentativo di rafforzare tale inclinazione, il codice, laddove aveva sancito chiaramente gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli – art. 147 cc – ha sottolineato con una nuova norma, l’art. 315 bis, che tali obblighi si concretizzano in un vero e proprio diritto dei figli, tra cui, anche, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Di qui la lettura, secondo molto interpreti, che non si sia voluto, con tale disciplina, stabilire un diritto incondizionato e assoluto dei nonni medesimi. Al contrario tale «diritto» è espressamente riconosciuto quale interesse strumentale alla piena realizzazione della personalità del nipote, atteso che facendo valere codesto diritto, i nonnii, «fanno valere il diritto dei nipoti, che in tal modo risulta più fortemente tutelato».

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I diritti dei nonni…ma soprattutto dei nipoti.

In buona sostanza: i nonni hanno diritto di frequentare i nipoti solamente allorquando tale attività corrisponda all’interesse preminente dei nipoti stessi.

Una freschissima pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Venezia ha avuto modo di ribadire tale concetto, percorrendo il consolidato solco giurisprudenziale secondo cui “l’azione in giudizio dei nonni può trovare origine nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti”, ma offre una lettura ulteriore.
In buona sostanza, secondo il menzionato ufficio giudiziario, il diritto dei nonni merita tutela solamente se la mancata significativa relazione con i nipoti sia “effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori“, che, altrimenti, sono liberi di decidere se far frequentare i figli agli ascendenti oppure no.

A sommesso parere di chi scrive, affermato il principio di diritto secondo cui anche i nonni hanno diritto a frequentare i nipoti, una cosa è stabilire, giustamente, che tale facoltà non debba essere tutelata allorquando la visita potrebbe essere pregiudizievole per i minori – ci mancherebbe! – altra cosa è sancire che tale tutela possa essere percorribile solo allorquando l’omessa visita dei nonni potrebbe recare loro danno.

Il legislatore, con il menzionato art. 317 bis cc,  ha fissato una sorta di presunzione sulla preziosità della frequentazione nonni/figli, che non deve essere di volta in volta dimostrata, ma può essere semmai superata nel caso contrario in cui possa risultare dannosa per i minori.

Restiamo in attesa di assistere alle prossime evoluzioni giurisprudenziali.

La Sentenza: Tribunale per i Minorenni di Venezia,  decreto 7 novembre 2016

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