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E’ possibile modificare le condizioni di divorzio se uno dei due ex coniugi percepisce un’eredità?

 

 

E’ possibile modificare le condizioni di divorzio se uno dei due ex coniugi percepisce un’eredità?

 

 

“Ho ereditato un milione da mia nonna ma me lo voglio tenere per ricordo!”
MACARIO

 

 

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere” (art. 9, L 898/1970)


Non ricordo il numero di articoli (1, 2, 3,…) con i quali ci siamo soffermati su questa disposizione della legge sul divorzio.

 


Facciamo una statistica? Quali sono le domande più ricorrenti che i clienti rivolgono all’avvocato in sede di revisione delle condizioni divorzili?

 


I dati precisi precisi non li abbiamo, ma possiamo senz’altro inserire sul podio: “E’ possibile modificare le condizioni di divorzio se uno dei due ex coniugi percepisce un’eredità?”.


Certo, lo scettro del vincitore lo contendono anche domande del tipo “e se uno dei due ex perde il lavoro?” “ e se lei/lui si risposasse?” “e se dovesse avere figli da un’altra relazione?”.


E’ un dato di fatto, comunque, sempre per citare la statistica, che spesso l’evento “divorzio” frequentemente avviene in un periodo della vita in cui i coniugi sono abbastanza maturi, ma non di età avanzatissima, tanto da avere ancora i genitori in vita, per cui al trauma dello scioglimento del matrimonio si potrebbe accompagnare, di lì a poco, quello della perdita di un ascendente, con conseguente passaggio ereditario.


Ebbene, riteniamo che la risposta alla domanda che ci siamo posti oggi potrebbe essere interessante da un duplice punto di vista, a seconda che il fenomeno successorio coinvolga (l’ex) coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, o quello che ne sia onerato.

 

figli casa di riposo

 

 


A) l’ex coniuge beneficiario del mantenimento riceve un’eredità.

 


Partiamo dal presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile: il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.


Conseguentemente, se il coniuge a cui sia stato riconosciuto l’assegno, grazie ai proventi di un’eredità favorevole, conseguisse “mezzi adeguati”, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato, senza dubbio potrebbe perdere il contributo riconosciutogli in sede divorzile.


Qualora il lascito che abbia conseguito non sia così ingente, tale da poter campare per il resto della vita, potrebbe comunque legittimare una riduzione dell’onere cui sia tenuto l’ex consorte.


Secondo la giurisprudenza, anche recentissima ( Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 05/06/2020, n. 10647) l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, è presupposto fattuale (dei “giustificati motivi”) necessario per procedere al giudizio di revisione dell’assegno e potrebbe certamente risiedere nel conseguimento di congrui attivi ereditari.

 

 

cila in sanatoria
E’ possibile modificare le condizioni di divorzio se uno dei due ex coniugi percepisce un’eredità

 

B) l’ex coniuge onerato del mantenimento riceve un’eredità.

 


Eh certo, il fenomeno successorio, al netto dei patimenti conseguenti al lutto, potrebbe riverberarsi positivamente sulle condizioni economiche del coniuge tenuto a versare l’assegno divorzile.


Quindi? Deve essere aumentata la contribuzione?


pian coe bombe” si dice qui in Veneto.


L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati alle condizioni personali che potevano legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.


Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell’attività all’epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio.


E’ escluso, pertanto, che all’ex coniuge che già abbia mezzi adeguati – vuoi autonomamente, vuoi grazie al contributo riconosciutogli attraverso l’assegno divorzile – possa aspettare un’automatica revisione in melius delle condizioni di scioglimento del vincolo.

 

 

 

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