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Il genitore non versa il mantenimento per i figli? è reato anche se vi abbiano provveduto altri

A sfamare i figli ci pensa qualcun altro? Se un genitore non versa il mantenimento per i figli incorre comunque in un reato.

Tanto ci pensano i nonni. O la zia. E comunque il mio ex coniuge ha un buono stipendio, per cui ai figli non mancherà di che vivere.

Sembra una vecchia tiritera, ma viene frequentemente addotta a scusa principale dal genitore che non voglia corrispondere il mantenimento dei figli.

Il malinteso – anzi, il pretesto – risiede nel fatto che la legge quando viene a sanzionare penalmente tale condotta, fa riferimento a chi “abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie , si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”, e faccia “mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”.

Pare che incorra nel reato solo chi, sottraendosi ai propri obblighi alimentari, renda sprovvisti di che vivere i propri figli, di tal che– appunto – se così proprio non fosse, perché vi abbia provveduto qualcun altro, non si verterebbe nell’ipotesi criminosa disciplinata dall’art. 570 cp.

genitore non mantiene figli

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 52663/2018) ci dice che così non è.

Il succo della pronuncia è questo: la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, una condizione di bisogno.

Appare fin quasi lapalissiano affermarlo, ma da tale circostanza consegue l’obbligo, ex lege, per i genitori di assicurare mezzi di sussistenza ai discendenti.

Nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza, (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale(quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

L’’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava sue entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali. L’assolvimento di questo obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti non esenta in alcun modo l’altro, che sarà sanzionabile se non contribuisca per la propria parte.


Il genitore non versa il mantenimento per i figli? Reato anche se vi abbia provveduto l’altro, perchè l’obbligo grava su tutt’e due.

A mettere la parola fine ad ogni fraintendimento, è accorsa una recente novella legislativa, con cui è stata introdotta una nuova fattispecie di reato, art. 570 bis cp, che sanziona il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili odi nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

La violazione delle disposizioni economiche statuite nella separazione o divorzio è sanzionata, pertanto, a prescindere dalle conseguenze che possa aver avuto per le persone offese.

Anche con la nuova legge non sono mancati dubbi interpretativi: pare,infatti, fare letteralmente riferimento alle condotte dei “coniugi”,per cui potrebbero risultarne apparentemente esclusi i genitori non coniugati.

La norma poi sanziona la condotta di chi congiuntamente violi le condizioni economiche in materia di separazione e di affidamento dei figli. Cosicchè l’omissione di uno solo dei due richiami non legittimerebbe a considerare integrata la fattispecie criminosa.

Siamo sicuri che le prossime pronunce di legittimità e di merito contribuiranno a dare definitiva chiarezza.

Avvocato separazione Vicenza

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