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Il pernotto dei figli in tenera età dopo la separazione

Pernotto dei figli in tenera età dopo la separazione: un percorso da effettuare tra discrezionalità (del giudice) e buon senso (dei genitori).

Tra i temi caldissimi che i coniugi si trovano, loro malgrado, a sperimentare in sede di separazione, ve ne sono due che spesso fanno saltare il banco per un eventuale accordo da consensualizzare: la frequenza dei figli con eventuali nuovi compagni dell’uno o dell’altro genitore e il loro pernotto presso il genitore non collocatario in età neo e post natale.

Sul primo tema avremo modo di soffermarci in seguito, ne varrà la pena.


Verifichiamo, oggi, quale sia la posizione della legge in materia di pernotto dei figli in tenera età dopo la separazione: leggasi, anche, da quando il figlio potrà dormire col papà? Non nascondiamoci dietro un dito e chiamiamo le cose col loro nome.

Il problema risalente è, infatti, il divieto e la preclusione opposte dalla madre rispetto alla prolungata frequenza dei figli col padre, in assenza della sua supervisione ed assistenza.


La legge, sul punto, non dice molto. Anzi.

E’ espressamente sancito che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” (art. 337 ter cc)


La bigenitorialità effettiva è, pertanto, prima di tutto un diritto dei figli, più che dei genitori.

E’ nell’ottica del preminente interesse dei figli vanno presi tutti i provvedimenti che li riguardano in sede di procedimento di separazione.

La norma, infatti, stabilisce che “per realizzare la finalità indicata dal primo comma, – ossia mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori – il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.


La bigenitorialità, in pratica, va perseguita se di effettivo interesse per i figli e secondo modalità che siano ad essi più congeniali.


Il Giudice dovrà valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” oppure stabilire a quale di essi i figli siano affidati, determinando “i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.


Nessuna menzione al pernotto dei figli in tenera età dopo la separazione né è stabilito a priori da quando il figlio potrà dormire col papà.


In mancanza di accordo tra i coniugi, che a sensi di legge, dovrà essere valutato dal giudice ed accolto se non contrario all’interesse dei figli, sarà deferito al Tribunale il compito di statuire tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore.


da quando il figlio potrà dormire col papà ? discrezionalità e buon senso

Qualche pronuncia giurisprudenziale aiuta a farci un’idea di come questo potere discrezionale sia esercitato nelle aule giudiziarie.


Partiamo da un dato di fatto indiscusso: il bimbo che ancora sia in fase di allattamento non può essere a lungo separato dalla mamma.


Non lo dice la legge, ma la natura stessa, per cui risulta impensabile privarlo di tale fondamentale passaggio fino a quando non sarà stato svezzato.


Conseguentemente è in linea di massima precluso il pernotto col padre durante l’importantissima fase di allattamento.


Anche se qui si aprono scenari ulteriori, perchè l’età di svezzamento può variare da bambino a bambino e protrarsi in taluni casi anche ben oltre il termine medio stabilito dalla comunità scientifica internazionale.

Soffermarci sull’eccezione rispetto alla regola ci farebbe perdere il punto della questione: da quando il figlio potrà dormire col padre?


V’è una prassi, abbastanza diffusa e consolidata, che individua nel compimento del terzo anno di età il termine iniziale dal quale il figlio sia sufficientemente affrancato dal legame materno per poter rimanere notte tempo col padre.


E’ stato, infatti, talora rilevato che “Nei primi anni di vita del bambino l’universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna (o comunque dall’adulto di riferimento), con il quale soltanto il figlio è in grado di relazionarsi, gradualmente poi estendendosi il suo percorso conoscitivo ad altri adulti. Questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza. A partire dal compimento del 3° anno di vita del minore si potrà introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazione ai periodi di vacanza estivi ed alle festività (Natale,Pasqua, etc.), introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti”. Tribunale di Roma, 5.05.2017)


Si segnalano, comunque, altre pronunce di tenore più o meno restrittivo.


Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la pronuncia di primo e secondo grado che limitava le possibilità del figlio di pernottare più di una volta a settimana col padre sino all’età di quattro annitenuto conto dell’assenza di una convivenza del padre con il bambino prima della rottura del rapporto con la madre, nonchè della situazione lavorativa” che imponeva frequenti spostamenti paterna (cass. Civ. 19594/2011).

In altro caso, il Tribunale di Milano ha rilevato che “la genitorialità si apprende facendo i genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori”. Conseguentemente è stato disposto l’affidamento della figlia di due anni ad entrambi i genitori, con potestà del padre di tenerla con se anche la notte a week end alternati, nonché per più giorni durante le ferie natalizie ed estive.


Una recente sentenza del Tribunale di Trieste è stata del medesimo avviso di quello meneghino.

La pronuncia appurava un clima di aspra conflittualità tra i coniugi, ma rilevava come entrambi nulla avessero ad obiettare circa le rispettive capacità genitoriali.

Sulla base di tale circostanza, il Tribunale Friulano “tenuto conto dell’età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio ritene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l’immediata introduzione dei pernotto, sia pur graduale”. (Tribunale di Trieste, 5 settembre 2018 )


Ciò che accomuna ogni sentenza, anche la più concessiva, è la gradualità con cui debba intervenire il progressivo distacco dall’esclusiva assistenza materna in favore di una permanenza via via più consolidata col padre, al fine di consentire ai figli di ambientarsi senza traumaticità al cambiamento.

Nella decisione del Tribunale di Trieste sopra riportata, ad esempio, veniva stabilito il pernotto per una volta alla settimana fino al compimento di due anni e tre mesi, per due notti sino ai tre anni, per tre notti da tre anni in poi.

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