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Il testamento posteriore revoca quello precedente?

Nel caso vi siano due o più atti di ultima volontà, il testamento posteriore revoca quello precedente?

Dio è morto. Ci ha lasciato due testamenti” osservava lo scrittore svizzero Heinrich Wiesner, forse con intento dissacrante.

Certo è che può ben capitare che il medesimo soggetto confezioni due o più schede testamentarie nel corso della vita.

Talvolta inconsapevolmente, semplicemente per dimenticanza di aver già redatto le proprie ultime volontà.

Altre volte – la vita è bella perché è varia- con l’incedere degli anni si vogliono beneficiare nuovi soggetti che abbiano costellato il proprio cammino o tralasciarne altri che abbiano tradito i propri sentimenti, abbiano fatto un torto o, forse, solo perché si vedano le cose diversamente.

Sono convinto che, nella maggior parte dei casi, il testatore dia per pacifico che sia l’ultimo atto quello valido, quello che dovrà essere tenuto in considerazione alla sua morte.

Ma è sempre così?

Il testamento posteriore revoca quello precedente?

Come abbiamo avuto modo di rilevare in passato (precedente post) la libertà testamentaria è un principio cardine del nostro ordinamento.

Il testatore deve essere assolutamente libero da condizionamenti nel redigere la proprie disposizioni.
Tale libertà comporta che si possano sempre modificare le proprie determinazioni, in tutto o in parte.

libertà testamentaria
Principio cardine del nostro ordinamento: libertà testamentaria. Possibilità di revocare le disposizioni precedenti in qualsiasi momento

Il testamento, infatti, può essere revocato: il codice civile stabilisce che non si possa “in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto espressamente o tacitamente” (art. 679).

La revoca potrà essere espressa – con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio, in presenza di due testimoni, con cui personalmente si dichiari di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore – o tacita, con disposizioni incompatibili con quelle precedenti (ad esempio, se, prima della morte, si venda un bene che era stato assegnato con il testamento).

In caso di atti di ultima volontà che si susseguano, il codice stabilisce che “il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili” (art. 682 cc)

Vale a dire che il testatore, con la scheda posteriore, può revocare quelle precedenti con un’espressa dichiarazione in tal senso (di solito è “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”, ma potrebbe essere qualsiasi formula che esprimesse tale concetto).

Il testamento posteriore revoca quello precedente
Il testamento posteriore revoca quello precedente? occorre effettuare un raffronto per verificare se le due schede siano incompatibili

Si badi bene. Se non intervenga una espressa revoca dei testamenti precedenti si dovrà operare un raffronto tra questi e quello posteriore, analizzando se vi siano disposizioni tra loro incompatibili o sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle volontà contenute in entrambi gli atti.
In tal caso, prevarrà l’atto posteriore rispetto al precedente.

Se, al contrario, il testamento successivo contenga disposizioni integrative ed ulteriori, ma non incompatibili, con le schede anteriori, allora saranno perfettamente validi entrambi e la volontà del de cuius andrà estrapolata da plurimi atti testamentari.

La semplice esistenza di un testamento posteriore, pertanto, non determina di per sé la revoca di quello anteriore, poiché è possibile che le disposizioni si possano perfettamente integrare tra loro o l’eventuale incompatibilità concerna solo alcune delle disposizioni.

Bisogna fare attenzione al fatto che ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca.

Ad esempio, la Corte di Cassazione si è trovata a statuire in ordine a plurimi testamenti redatti dal medesimo soggetto.

Al primo, olografo, ne è susseguito un altro – pubblico – ma col medesimo contenuto (e identico erede universale). Successivamente il de cuius aveva proceduto a revocare, tramite altro, ulteriore, testamento pubblico quello precedente.

Ebbene, a poco sono valsi i tentativi del soggetto che era stato nominato erede nei primi due testamenti ad invocare la sussistenza del primo testamento olografo, che formalmente non era stato mai revocato.
La Corte ha, infatti, osservato come si debba porre attenzione alla volontà in sè espressa nel testamento più che al tipo di scheda testamentaria e ha rinvenuto che l’avvenuta revoca di un atto di ultime volontà, avente disposizioni identiche ad altro precedente, comportasse la revoca anche di quest’ultimo.

La sentenza Cass. civ. 2012, n. 17267

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