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Integrazione retta casa di riposo: l’impegno dei familiari è nullo se condizione per l’accesso alla struttura convenzionata

 

Retta casa di riposo: se la struttura è convenzionata, non può subordinare l’accoglimento dell’anziano alla prestazione di una garanzia dell’integrazione da parte dei familiari.

 

Con sentenza num. 560 pubblicata il 12.03.2018, il Tribunale di Padova ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato notificato al figlio di un’anziana ricoverata in una casa di riposo e notificatogli in quanto aveva interrotto di integrare la retta di ricovero.

Come noto, per accedere alle strutture residenziali l’anziano che si trova in condizione di bisogno deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza al fine di richiedere la convocazione dell’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd).

Tale UVMD ha il compito di valutare la situazione dell’anziano sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama.

La scheda Svama è, infatti, una scheda di valutazione che viene compilata dal medico di famiglia, dall’infermiere e dall’assistente sociale del Comune, che riassume tutte le informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché delle abilità residue, le condizioni dell’anziano.

Se l’équipe valuta l’inserimento in residenza per anziani come il progetto di assistenza che meglio risponda alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione sanitaria, sociale e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

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integrazione retta casa di riposo: nulla la garanzia prestata dai familiari se condizione per l’ingresso in struttura convenzionata

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, sarà cura della struttura contattare l’utente al fine di valutare l’inserimento.

La sentenza emessa dal tribunale padovano ha precisato che, ogni qualvolta l’accesso alla struttura da parte dell’anziano non autosufficiente avvenga in quanto lo stesso è titolare della cd. impegnativa di residenzialità, il rapporto tra l’utente e la struttura stessa troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e nei regolamenti e non in eventuali contratto di ricovero privatistici.

La struttura, quindi, non potrà vantar somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia per l’integrazione retta casa di rioposo da parte dei familiari, come, invece, avvenuto nel caso oggetto della sentenza che commentiamo.

Molto chiaramente il provvedimento precisa che “l’aver concepito l’assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata la copertura economica da parte di un soggetto terzo rappresenta certamente una condotta che confligge con la normativa dettata in materia di prestazioni socio-sanitarie in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a far dipendere il rapporto pubblicistico dalla contrattazione privata, in evidente spregio dell’art. 32 della Costituzione.”

Va da sé che il negozio di garanzia intervenuto tra le parti è da considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative ai sensi d

 

ell’art. 1418 c.c.

 

 

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