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L’incapacità di disporre per testamento

Incapacità di disporre per testamento: le tre ipotesi previste dalla legge.

Chi è erede per nascita è più sicuro di chi lo è per testamento” (Publilio Sirio)

Sono considerazioni svolte da uno scrittore latino vissuto attorno al 100 A.C.

Validissime tuttora, in quanto parecchie possono essere le insidie che possono minare la validità di un testamento.

Già in passato ci siamo soffermati su alcuni aspetti che debbono essere tenuti in considerazione nel confezionare le proprie ultime volontà (ecco il post).

Oggi verifichiamo in quali casi il nostro codice civile rinvenga un’incapacità di disporre per testamento.

Casi di incapacità: tre ipotesi.

La norma da prendere in considerazione è l’art. 591 cc., il quale stabilisce che sono incapaci di testare:

  • i minorenni;
  • gli interdetti per infermità di mente;
  • coloro i quali abbiano testato in uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitoria,  sebbene non siano stati dichiarati interdetti.

 

incapacità di disporre testamento
incapacità di disporre testamento: minorenni, interdetti ed incapaci di intendere al momento della redazione della scheda testamentaria.

Testamento di Minorenne

Sul testamento redatto da persona che non abbia raggiunto la maggiore età c’è poco da dire: la capacità di agire – ossia la capacità di disporre dei propri diritti – si acquista al compimento dei 18 anni.  Conseguentemente, è naturale che il legislatore abbia statuito l’invalidità delle disposizioni testamentarie predisposte da un soggetto minorenne, anche se fosse emancipato.
E’ interessante, comunque, notare come non sia rilevante la successiva volontà di confermare le disposizioni testamentarie redatte da un soggetto minorenne una volta conseguita la maggiore età. E’ necessario un nuovo testamento.

Testamento dell’interdetto.

Anche qui, nulla quaestio. Se una persona affetta da abituale infermità di mente viene considerata incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetta per assicurarsi la sua adeguata protezione.
Conseguentemente è annullabile l’atto di ultime volontà redatto da chi è soggetto a tale misura di protezione.
Di per sè non ricadrebbero nella preclusione le disposizioni redatte prima della sentenza di interdizione, ma sarebbero comunque sottoponibili all’accertamento dell’esame della capacità di intendere e di volere del disponente al momento della loro redazione.
Si considerano sempre annullabili, invece, le volontà consacrate in un atto predisposto dall’interdetto prima di una successiva revoca della misura di protezione.

In relazione al testamento redatto dal soggetto sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno, fermo quanto considerato in merito alla valutazione della capacità di intendere e di volere, non vi è preclusione di validità, a meno che il decreto che abbia disposto tale tutela non abbia espressamente considerato di estendere quanto previsto per l’interdetto anche al beneficiario di tale protezione.

Al riguardo, va comunque sottolineato che la preoccupazione del legislatore è in linea di massima di tutelare la posizione del soggetto che abbia una ridotta capacità di provvedere ai propri interessi e non già – o non tanto – di preservare i diritti degli eredi legittimari, i quali, pertanto, potranno in ogni caso agire con le opportune azioni di impugnazione in caso di testamento a loro lesivo.

Testamento di chi è incapace di intendere e di volere.

Non è necessario sia stata pronunciata una sentenza di interdizione, che abbia pertanto accertato un’infermità mentale.

L’alterazione mentale può essere anche temporanea e deve sussistere al momento della redazione dell’atto di ultime volontà: il prima ed il dopo non contano.

Certo è che – in caso di malattia abituale,  per la quale siano stati appurati pregressi stati di compromissione delle facoltà psichiche, in modo che non siano paventabili periodi di lucido intervallo – ben potrà il giudicante presumere e dedurre l’incapacità al momento della predisposizione della scheda testamentaria.

Particolarmente degno di nota è come la giurisprudenza non ritenga sufficiente, al fine della pronuncia di annullamento, una semplice alterazione del processo di formazione della volontà del testatore, bensì la  totale compromissione della possibilità di determinarsi liberamente: circostanza da dimostrarsi con rigore.

I soggetti legittimati a chiedere l’annullamento.

L’ultima parte della norma oggi considerata assicura la possibilità di impugnazione a “chiunque vi abbia interesse“.

Si esclude siano abilitati a tale iniziativa i soggetti che sarebbero comunque stati esclusi dall’ordine della successione legittima.

Invalidità testamento dell'incapace
Testamento predisposto da incapace. Può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Termine entro cui chiedere l’annullamento.

L’azione si prescrive in cinque anni dal momento di esecuzione delle disposizioni del testamento, ossia dal compimento di attività dirette alla concreta realizzazione della volontà testamentaria (ad esempio la consegna dei beni ereditari), a prescindere pertanto dalla data di pubblicazione del testamento, o da quella in cui è stata effettuata la denuncia di successione.

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