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Lo stillicidio è lecito solo se concordato

Lo scarico di acque piovane  (stillicidio) deve avvenire sul fondo del proprietario del tetto da cui provengono.

Piove, ma guarda come viene giù!

Il codice espressamente disciplina il classico caso della goccia che faccia traboccare il vaso.

All’art. 908 cc., infatti, si impone al proprietario di un edificio di costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non sul fondo del vicino.
La previsione è figlia di quella più ampia, disciplinata dall’art. 913 cc, secondo cui il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.
Se lo scolo, pertanto, avvenga naturaliter, senza alcun contributo o artifizio umano, allora il deflusso delle acque sul fondo altrui è legittimo e deve essere sopportato dal vicino.

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il proprietario del tetto deve far ricadere l’acqua piovana sul suo fondo

Un tetto ,però, è parte terminale di una costruzione e la costruzione è frutto dell’opera dell’uomo. Ne discende che l’acqua che cade dal tetto non possa spandersi sul fondo finitimo.

A meno che…

A meno che non intervenga un accordo tra proprietari dei fondi confinanti in base al quale si consenta lo scarico delle acque.

Si parla, in questo caso, di vera e propria servitù di stillicidio.

 

 

servitù di stillicidio
servitù di stillicidio

 

Bene. Poniamo caso che siano utilizzate apposite grondaie e il deflusso delle acque venisse scolato sul fondo del proprietario del tetto.

Ci si chiede: se l’acqua caduta dalla grondaia, scesa sul terreno appartenente al medesimo titolare del fondo, di lì si espandesse e andasse ad immettersi in quello del vicino, come ci si dovrebbe regolare?
Da una parte si può ritenere che il proprietario dell’immobile da cui scolino le acque sia obbligato, in quanto custode del fabbricato, ad eseguire ogni intervento necessario per la manutenzione di eventuali tombinature e canali di scolo e comunque sia responsabile di eventuali infiltrazioni o danni conseguiti dai vicini.

Dall’altra parte, suvvia, se la molestia è del tutto contenuta  e limitata in un semplice ed innocuo schizzo d’acqua o in una temporanea pozzanghera, il vicino sarà tenuto a tollerarla.

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materie di

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