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Si tiene conto dell’indennità di accompagnamento per la compartecipazione alla retta della casa di riposo?

 

 

Si tiene conto dell’indennità di accompagnamento per la compartecipazione alla retta della casa di riposo? 

 

 

Un grazie alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo

 

 

 

Con la sentenza n. 682 del 24.06.2020, il Tar Veneto ha accolto il ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di una persona in condizioni di handicap grave ed avente ad oggetto il ricalcolo effettuato dal Comune della quota a carico dell’utente della retta di residenzialità della struttura in cui lo stesso era accolto.

 

Il Comune aveva, infatti, rideterminato la quota “alberghiera” di residenzialità a carico della persona con disabilità  in base ai criteri fissati dal regolamento comunale impugnato, senza attenersi all’ISEE presentato dal ricorrente per gli anni in questione.

 

In particolare, il Tar Veneto ha evidenziato l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui prevede, valutando la condizione economica dell’assistito in modo del tutto avulso dall’ISEE, che “ l’utente compartecipi al costo della retta utilizzando le proprie “risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite…), ivi compresa l’indennità di accompagnamento”.

 

 

Più precisamente, l’art. 9 del Regolamento comunale, nella parte in cui disciplina l’entità della prestazione economica “per le persone con disabilità” venendo a conteggiare nelle sue disponibilità “le risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite…), ivi compresa l’indennità di accompagnamento”, è da considerare illegittimo “per evidente contrasto” con la vigente normativa in materia di ISEE e deve essere, di conseguenza, annullato.

 

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Si tiene conto dell’indennità di accompagnamento per la compartecipazione alla retta della casa di riposo?

 

Del resto, la giurisprudenza è ormai unanime nell’affermare che l’ISEE “resta l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate”.

 

 

In particolare, il TAR Veneto, con la sentenza n. 303/2019 (poi confermata dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 1505/2020), aveva già ribadito il principio “secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013”.

 

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Isee retta casa di riposo

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