Skip to main content

Ascensore condominiale per eliminare barriere architettoniche: via libera se non pregiudica l’utilizzabilità degli spazi comuni

L’ascensore condominiale per eliminare barriere architettoniche può creare disagio e minor godimento degli spazi comuni, ma se non ne impedisce la loro utilizzabilità è legittima la sua installazione.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art 2 Costituzione.

Alziamoci in piedi alla parola della Costituzione.

Solidarietà: i padri costituenti hanno imposto a tutti i cittadini un sentimento, la solidarietà, volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.


“Roba che se non ci vogliamo bene ci danno una multa”, come salacemente arguiva il noto attore, Roberto Benigni.


Solidarietà, pertanto, risiede anche nell’eliminare le barriere architettoniche che pregiudicano l’inclusione della persona con disabilità.


Il problema è che tale obbligo, in contesti talvolta ristretti e animati come quelli condominiali, dove i diritti dei singoli e quelli comuni di tutti possono, se non collidere, trovare difficile composizione, anima, eccome, i consessi assembleari per scaturire – come se fossero la naturale destinazione – in ingarbugliati meandri giudiziari.

Ascensore condominiale per eliminare barriere architettoniche: dal diritto all’inclusione al pieno godimento degli altri condomini


Facciamo il punto della situazione? Proviamoci.


La partenza è variegata, come le circostanze che contraddistinguono ogni persona non autosufficiente: la vecchiaia debilitante, una malattia risalente, un infortunio paralizzante possono rendere angusto ed inaccessibile lo stesso ambiente dove risieda chi – suo malgrado – si trovi a far fronte ad una disabilità.


Specie se – tra l’androne di ingresso e l’appartamento di abitazione vi siano svariate rampe di scale.
In questo caso, spostarsi, accedere e recedere da casa può risultare impeditivo.


Un aiuto, concreto, può essere l’installazione di un ascensore.


Qui, tuttavia, entrano in gioco diversi fattori da prendere in considerazione: il decoro architettonico dell’edificio, la minorata ampiezza dei pianerottoli interessati dall’innovazione e delle scale coinvolte dall’opera, l’illuminazione deteriorata, il godimento degli spazi compresso, la riluttanza dei condomini a farsi carico di spese per loro non immediatamente necessarie ed indispensabili.


Cosa dice la legge.


Entrano in ballo molteplici discipline normative, codice civile e leggi ad hoc.
In primis, l’art. 1120 cc, a mente del quale “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 – maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto….le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”.


Quindi, se l’installazione di un ascensore venisse approvata con voti che rappresentino più della metà dei millesimi di proprietà, nessun problema, purchè venga rispettata la norma di chiusura posta dal codice civile: sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.


E se non ci fosse la maggioranza? Oppure se nemmeno venisse dato ascolto alla richiesta del condomino che, trovandosi in condizioni di disabilità, faccia richiesta di installare il salvifico ascensore?


Vi è una normativa specifica, la Legge n. 13/1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, volta a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.


E’ stabilito che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni – volte ad attuare le innovazioni negli dirette ad eliminare le barriere architettoniche – i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.

condominio persone con handicap


In buona sostanza, la persona con disabilità potrà procedere comunque all’esecuzione dell’opera richiesta, con spese a proprio integrale carico, fatta salva la possibilità per gli altri condomini di poterla utilizzare in futuro, purchè rimborsino quota parte delle spese di realizzazione e manutenzione dell’ascensore.


Pare si sia trovata la “quadra” e che problemi non possano sussistere a fronte della chiarezza della legge.


Non è così.


Le facoltà riconosciute alla persona con disabilità debbono comunque preservare alcune indicazioni dettate dal codice civile.
In particolare quelle stabilite dal già menzionato art. 1120 cc., che vieta le innovazioni lesive del decoro architettonico e comunque quelle che rendano parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento da parte degli altri condomini.


Inoltre, va richiamato un altro principio generale, vigente in materia di comunione: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1102 cc)


E’ incontestabile che, talora, l’installazione dell’ascensore possa comportare un’invasione di consistenti aree di proprietà condominiale e che, conseguentemente, possa limitare il pieno e pregresso utilizzo delle stesse da parte degli altri compartecipanti.


Ebbene, sul punto è intervenuta pochi giorni fa una sentenza della Corte di Cassazione che aiuta a fare chiarezza.


Il limite fissato dall’art. 1120 c.c. non si indentifica nel semplice disagio ovvero nel minor godimento che l’innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella goduta in precedenza, ma con l‘inutilizzabilità del bene secondo la sua normale destinazione.


L’installazione dell’ascensore nel vano scale che comporti la limitazione, per alcuni condomini, della originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell’andito occupati dall’impianto non rende l’innovazione lesiva del divieto richiamato dall’art. 1120 cc, anche se, se a fronte della minore utilizzabilità delle parti comuni, gli altri comproprietari non abbiano ricevuto alcun vantaggio compensativo. La sola riduzione dei gradini o l’occupazione dello spazio comune, disgiunta dall’accertamento dell’impossibilità di servirsi delle scale o dello spazio condominiale, o dal concreto apprezzamento della riduzione di luminosità alla porzione esclusiva, non consentono di ritenere l’opera in contrasto con il limite imposto dalla legge.

La sentenza: Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 29-11-2018) 12-03-2019, n. 7028

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Ascensore condominiale per eliminare barriere architettoniche

Condividi l'articolo sui social