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Benefici fiscali Legge dopo di noi: se la disabilità grave è riconosciuta successivamente all’istituzione del trust?

 

Benefici fiscali legge dopo di noi: anche se la disabilità grave è riconosciuta dopo l’atto istitutivo del trust?

 

Ringraziamo la collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 

 

Con provvedimento n. 513 dell’11.12.2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello presentato dal genitore di un ragazzo con disabilità interessato a conoscere quali requisiti dovessero sussistere per poter fruire dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni, nel caso di beni e diritti conferiti in trust a soggetti con disabilità.


La legge n. 112 del 22.06.2016, meglio nota come Legge sul Dopo di Noi, prevede, infatti, che i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore di persone con disabilità grave siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.


La possibilità di accedere a tali esenzioni ed agevolazioni è subordinata all’accertamento della grave disabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma III, della legge 104/1992.

 

dopo di noi

 

La possibilità di beneficiare dell’esonero dalle imposte sulle successioni e donazioni, così come dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, si applicherà, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:


• istituzione del trust con atto pubblico;


• individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;


• individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee;


• il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;


• individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust;


• previsione nell’atto istitutivo del termine finale della durata del trust (…) nella data della morte della persona con disabilità grave;


• previsione nell’atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo.

 

L’interpello proposto dal padre del ragazzo con disabilità richiedeva risposta al seguente quesito: è possibile richiedere i benefici fiscali legge dopo di noi  prima che sia accertato lo stato di grave disabilità?

 

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Benefici fiscali legge dopo di noi: la risposta dell’Agenzia dell’Entrate per disabilità grave accertata successivamente al conferimento

 

Nonostante, infatti,  la necessità di entrambi i presupposti per beneficiare delle agevolazioni del “dopo di noi” – l’inserimento nell’atto istitutivo del trust delle clausole riportanti le condizioni sopra riportate e lo stato di grave disabilità –  non è specificato che tali presupposti debbano entrambi sussistere sin dal momento costitutivo. Se ne dedurrebbe che la sopravvenienza di uno dei presupposti e nello specifico della disabilità grave conduca all’applicazione del regime agevolato per gli atti di dotazione successivi a tale sopravvenienza.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata chiarissima: l’atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non può usufruire delle  agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 2016, qualora al beneficiario non sia ancora stato riconosciuto uno stato di disabilità grave.

 

Ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui alla legge n. 104 del 1992, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del trust



 

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Esenzione d’imposta legge dopo di noi

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