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Chi eredita la casa eredita anche i mobili?

Chi eredita la casa eredita anche i mobili che vi sono contenuti?

Chi eredita la casa eredita anche i mobili che vi sono contenuti?

Per vivere vendevo mobili. Il guaio è che erano i miei
(Les Dawson)

Ma lasciane un po’ anche a chi verrà dopo di te, non essere egoista.


Precisa bene, però, a chi spetta cosa, altrimenti….

Partiamo con una battuta, per smorzare l’aria resa incandescente da un quesito che frequentemente anima l’ambito successorio: chi eredita la casa, eredita anche i mobili che contiene?


Piglia tutto il cuccuzzaro?


Andiamo con ordine.


Nel nostro ordinamento la successione ereditaria può essere legittima – la legge stabilisce chi siano gli eredi e quanto a loro spetti – testamentaria – il de cuius istituisce eredi chi vuole, conferendo loro quanto e cosa voglia – o mista, in parte l’una e in parte l’altra.


Soffermiamoci su quest’ultima fattispecie: il testatore, col proprio atto di ultime volontà, oltre ad indicare i propri eredi, può anche dividere tra di essi i propri beni. Può stabilire, cioè, quali beni specifici compongano le singole quote.


Tale divisione può essere totale, ossia comprendere tutti i beni rientranti nel patrimonio del disponente, o parziale, ossia riguardare solo parte di esso.


Ebbene, la legge dispone che se nella divisione fatta dal testatore non reductil sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.


Tradotto: i beni non menzionati nella divisione saranno attribuiti secondo le regole della successione legittima, a meno che il de cuius non abbia disposto che debbano essere ripartiti fra gli eredi secondo le quote fissate dallo stesso testamento.


Facciamo un esempio: nomino miei eredi Tizio e Caia.

Dispongo che la quota di Tizio sia costituita dalla casa al mare, mentre quella di Caia dalla casa in città.

Ora, se le due case attribuite ai suddetti esauriscono il patrimonio del de cuius, tutto a posto, nessun problema. Se vi fossero altri beni, questi saranno attribuiti secondo le regole della successione legittima, ove si dovranno individuare i successibili come stabilito dal codice civile (coniuge, discendenti, ascendenti, parenti prossimi che escludono i remoti, etc…).

A meno che il testatore abbia statuito che a Tizio e a Caia, o anche all’uno piuttosto che l’altra, siano attribuiti eventuali beni rimanenti nel patrimonio.

Ergo… per ritornare al tema che oggi ci occupa: chi eredita la casa non eredita necessariamente i beni mobili che vi siano contenuti, a meno che il testatore così non abbia espressamente statuito.


In difetto, sempre che non siano stati attribuiti ad altri soggetti, tali beni cadranno in successione legittima, oppure saranno devoluti agli eredi che il de cuius abbia nominato ed espressamente indicato con riferimento al residuo patrimonio, non menzionato nel testamento.

chi eredita la casa eredita anche i mobili?


Qualcuno dei lettori si chiederà: ma cosa rientra nel concetto di beni mobili?


Non è una domanda da profani, anzi.


Ci si sono accapigliati anche gli addetti ai lavori, dovendo sottoporre contrapposte argomentazioni alle pronunce dei giudici.

Il busillis più eclatante era nato dall’interpretazione di una disposizione testamentaria nella quale il de cuius lasciava l’immobile x e i beni mobili che vi erano contenuti all’erede Tizio.


La battaglia riguardava la possibilità di far rientrare o meno nel lascito anche i quadri di assoluto pregio che erano collocati nell’abitazione assegnata.

In prima battuta, tale eventualità era stata esclusa, ritenendosi i quadri come “arredi”, come tali non compresi tra i “mobili” oggetto del lascito.

La Suprema Corte ha censurato tale valutazione, facendo riferimento alla parola della legge.


L’art. 812 c.c., infatti, dà una precisa definizione di beni immobili, (il suolo, gli edifici, le costruzioni, a e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo) disponendo che “tutti gli altri beni” siano da considerarsi mobili.


Conseguentemente, l’espressione “mobili”, riferita ai beni che corredano un’abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere.

Dà ultimo, deve essere necessariamente ricordato – ci eravamo soffermati già in precedenza – che in sede successoria al coniuge superstite, abbia o meno accettato la qualifica di erede, è attribuito ex lege un legato: il diritto di abitazione adibita a residenza familiare.


Ebbene, tale beneficio comprende anche l’uso dei beni mobili che ne facciano corredo se di proprietà del defunto o comuni.


Tali diritti spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota per essi stabilita dalla legge.


Un’eventuale disposizione testamentaria in deroga, che attribuisca tali prerogative a soggetti diversi sarebbe priva di valenza.


Conseguentemente, se il testatore abbia lasciato la casa familiare e i beni mobili in essa contenuti ad un soggetto diverso dal coniuge, tale attribuzione dovrebbe essere intesa come limitata alla proprietà di detti beni, non già all’immediato diritto di poterne disporre, che sarà rimandato a quando il coniuge superstite avrà cessato di usufruirne.

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