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Isee familiari casa di riposo: no, se si sono persi i contatti con chi chiede l’inserimento in Rsa

 

Isee familiari casa di riposo: di quali soggetti si deve tener conto?

di Stefania Cerasoli

 

Come abbiamo già avuto modo di chiarire (LINK 1), l’Isee ha l’obiettivo di determinare la quota di compartecipazione dell’utente alla retta alberghiera senza incidere in alcun modo sul diritto alla prestazione di cura e alla presa in carico da parte della sanità.


Quindi, in parole povere, l’ISEE non inciderà sull’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità e, quindi, del posto letto in casa di riposo in regime convenzionato.


Sarà, pertanto, obbligatorio, presentare l’ISEE solo nel caso in cui l’anziano intenda presentare richiesta di integrazione retta data l’insufficienza delle proprie disponibilità economiche rispetto all’importo della stessa.


In questo caso, la riforma dell’ISEE, intervenuta con il Decreto n. 159 del 05.12.2013, prevede che, in presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’ISEE sia integrato di una “componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza” (cfr. Decreto n. 159 del 05.12.2013, art. 6, comma III, lett. b).

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Tale componente aggiuntiva non sarà calcolata, tra gli altri casi, qualora “risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici” (cfr. Decreto n. 159 del 05.12.2013, art. 6, comma III, lett. b).


Quindi, il figlio che ritenga di trovarsi in tale situazione, potrà richiedere alla “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” di accertare la sua estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, nei confronti del genitore che richieda prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.

 

 

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Isee familiari casa di riposo: non si tiene conto di chi non abbia avuto contatti con il richiedente l’inserimento

 


In particolare, l’istanza dovrà essere presentata al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune avendo cura di allegare tutta la documentazione in grado di dimostrare tale situazione di “estraneità” quali, ad esempio, la denuncia/querela per il reato di cui all’art. 570 C.P. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) o per maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del figlio.

 


Qualora il procedimento amministrativo si concluda con l’accertamento della sussistenza della cd. “estraneità” l’ISEE non sarà integrato della componente aggiuntiva di tale figlio.

 

 

 

 

 

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