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Mantenimento dei figli: le linee guida del Consiglio Nazionale Forense

Mantenimento dei figli: la chiarezza preventiva è la chiave di volta per dirimere eventuali contrasti.

Ne abbiamo parlato più volte. La problematica è diffusa e costituisce lo scoglio sul quale più spesso si infrangono le speranze dei coniugi ed ex coniugi di aver trovato un po’ di serenità dopo le tempeste della separazione o del divorzio.

Cosa comprende l’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario deve corrispondere all’altro, che sia stato designato come soggetto presso il quale i figli debbano risiedere prevalentemente?

Se si potesse prevedere tutti gli oneri inclusi e quelli esclusi, qualcosa senz’altro rimarrebbe fuori.

Sulla scia dell’esempio tenuto dalla Corte d’appello di Milano, che recentemente ha delineato delle linee guida che possano essere di sussidio e prassi per i procedimenti in materia familiare, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato, di rimbalzo, le proprie “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.

Tre consigli

L’apporto è preceduto da tre consigli, di ordine pratico ma di estremo buon senso.

1. l’invito alle parti ed ai rispettivi difensori di ” riservare ampia trattazione, all’interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole”.

2. Nella predetta esposizione indicare quali erano le “eventuali spese correnti della famiglia coesa”.

3. porre bene attenzione al concetto di spese straordinarie, che sono quelle “imprevedibili nell’ “an” e non determinabili nel “quantum” perchè afferiscono ad esigenze episodiche o saltuarie” o comunque “non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli”.

Distinzioni

Effettuate queste premesse, il CNF parte dalla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e, relativamente a quest’ultime, quelle per le quali è richiesto il “preventivo consenso” oppure quelle sempre rimborsabili.

Alle parti sarà rimesso il compito di individuarle e distinguerle.

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie e straordinarie” potrà essere effettuata tenendo conto delle seguenti indicazioni.

– Per quanto riguarda le spese comprese nell’assegno di mantenimento, esse attengono a quelle ordinarie, abituali, quotidiane e ricorrenti dei figli: vitto, abbigliamento, alloggio e relative utenze, spese per tasse scolastiche (escluse quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria (non i libri), mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano.

linee guida mantenimento dei figli
L’invito del CNF è a prevedere compiutamente quali siano le spese straordinarie in ambito di accordo divorzile o nella separazione.

Sono inclusi alcuni compendi di spesa molte volte non considerati in punto di mantenimento: la ricarica del cellulare, l’approvvigionamento di carburante per eventuali mezzi motorizzati in dote ai figli, le rette per rientri anticipati o posticipati a scuola (purchè si tratti in questo caso di “spese sostenibili”) e tutte le attività ricreative abituali (cinema, feste, pizzate). Da ultimo saranno comprese nell’assegno le spese per la cura di eventuali animali domestici dei figli (purchè appartenessero loro prima della separazione o divorzio).

– Le spese straordinarie, come detto, si distingueranno in quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e saranno sempre ripetibili, pro quota, dal genitore che le avrà sostenute.

Tra di esse si comprendono le spese per i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l’acquisto di farmaci non da banco, debitamente prescritte, interventi chirurgici non differibili, sia presso strutture sanitarie pubbliche che private, spese  mediche specialistiche (oculistiche, ortodontiche…), spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto (acquistati col benestare di entrambi i genitori).

Tutte le menzionate spese saranno rimborsabili, ovviamente, previa debita documentazione.

Le spese straordinarie da concordare

– Da ultimo, alcune spese straordinarie potranno essere rimborsate soltanto se concordate da entrambi i genitori.

Tra di esse quelle:

1. Scolastiche: per l’iscrizione a scuole private, per alloggi universitari fuori sede, ripetizioni, frequenza del conservatorio, baby sitting assunte per coprire l’orario del lavoro del genitore che le utilizzi per un’esigenza emersa in virtù ed a seguito della separazione.

2. Spese di natura ludica o parascolastica: attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di sitruzione, vacanze autonome senza i genitori.

3. Spese sportive, comprensive della relativa attrezzatura.

4. Spese mediche e trattamenti non coperti o non effettuati dal SSN.

5. Organizzazione di ricevimenti e feste dedicate ai figli.

Tali spese dovranno essere concordate. Il genitore che intenda proporle dovrà presentare una richiesta scritta all’altro, che dovrà esprimersi ed eventualmente manifestare il proprio motivato dissenso. In difetto di risposta entro 20 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Un’ultima utile proposta è l’attribuzione concordata degli assegni familiari al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell’altro genitore.

Le linee guida complete proposte dal Consiglio Nazionale Forense sono reperibili al seguente link.

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Avvocato separazione Vicenza

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