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Assegnazione della casa familiare: chi paga le spese?

Dopo l’assegnazione della casa familiare chi paga le spese per le utenze e per la manutenzione dell’immobile?

Uno degli aspetti che i coniugi debbono valutare attentamente in sede di separazione è l’assegnazione della casa familiare.

In assenza di accordo, il giudice potrà disporla nel “preminente interesse dei figli”.

Bene, diamo per scontato questo passaggio, su cui ci eravamo soffermati in precedenza, e andiamo ad esaminare un’altra problematica, ricorrente nella fase successiva alla separazione.

Chi sopporterà le spese della casa?

Bollette, rifiuti, tasse, imposte, manutenzione ordinaria, lavori straordinari.

C’è da far girare la testa a pensarci, specie in un ambito assai convulso quale quello che impera durante la crisi coniugale, dove si debbono valutare mille aspetti e quelli di contorno non trovano sempre spazio. E poi la “coperta” è spesso troppo corta per far combaciare tutto.

Teniamo conto che l’assegnazione della casa è un indubbio vantaggio, oltre che per i figli, anche per il coniuge che debba esserne beneficiato, ma è indubbio che mantenere un immobile, spesso di dimensioni consistenti, utilizzato da più persone che consumano, eccome se consumano, e usurano ambienti ed accessori, può essere assai oneroso.

Andiamo con ordine.

Le bollette.

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Acqua, luce, gas, rifiuti, andranno ascritti al solo coniuge assegnatario della casa.

Come ha rilevato una recentissima pronuncia della Cassazione “L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tento nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo) ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare) le quali, son di regola a carico del coniuge assegnatario”. (Cass Civ. 10927/2018)

La porzione di utenze addebitabile ai figli sarà, infatti, da ascrivere al contributo al mantenimento ordinario versato mensilmente dal genitore non assegnatario.

E’ vero che, specie nei mesi invernali, i costi sono destinati a lievitare considerevolmente, ma è altrettanto appurato che durante gli altri mesi, in cui le spese saranno più contenute, sarà buona cura dell’altro genitore risparmiare e mettere fieno in cascina (lo so, in sede di separazione è pressochè impossibile utilizzare la parola “risparmio”).

Spese di manutenzione ordinaria.

Si tratta di pulire la caldaia? Sostituire il lavandino? Tinteggiare i muri interni?

Ci pensa il coniuge che abbia il beneficio dell’abitazione.

Come è stato rilevato da alcune pronunce, il diritto dell’assegnatario corrisponde al diritto reale di abitazione di cui all’art. 1022 c.c., in base al quale nella ripartizione degli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione valgono i medesimi criteri stabiliti in materia di usufrutto.

Per cui: le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa (art. 1004 cc) saranno a carico del coniuge assegnatario.

Spese di manutenzione straordinaria.

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assegnazione della casa familiare chi paga le spese ? Spese ordinarie all’assegnatario, straordinarie al proprietario

Rifacimento del tetto, cappotto termico, rinnovamento o manutenzione di infissi, impianti, scale, muri maestri, travi, solai, muri di sostegno o di cinta: sono spese straordinarie che, facendo propri i concetti di cui sopra, andranno ascritti al proprietario dell’abitazione, anche se non sia assegnatario.

Spese condominiali

Seguiranno la ripartizione sopra indicata, in base alla quale alcuni capitoli di spesa andranno addebitati all’inquilino, altri al proprietario.

Piuttosto, è ipotesi frequente che determinate spese condominiali vengano deliberate in un momento e sostenute in epoca successiva.

Se al momento della loro approvazione la famiglia era unita sotto lo stesso tetto e, poi, al momento in cui debbano essere pagate la separazione sia avvenuta ed un solo coniuge, con i figli, dimori nella casa familiare, chi dovrà sostenerle?

Anche qui la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, rilevando che “l’obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è’ necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa rende liquido il debito”.

Per cui l’anteriorità della delibera condominiale sulle spese che debbano sostenersi rispetto all’assegnazione della casa esclude che l’assegnatario sia tenuto al pagamento delle stesse a prescindere che sia poi quest’ultimo l’effettivo soggetto che benefici dell’esecuzione dei lavori.

Dovrà provvedervi il coniuge proprietario.

Con un’altra interessante precisazione.

Allorquando l’altro coniuge, non proprietario, abbia contribuito a far fronte a tali spese, questi, in sede di separazione, non potrà chiederne il rimborso, essendo tali oneri stati sostenuti per contribuire ai bisogni della famiglia e, pertanto, non rimborsabili (vedasi apposito post)

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Avvocato separazione Vicenza

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