Beni ambientali: interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Beni ambientali: interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Il DPR n. 31 del 2017 contiene il Regolamento “recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
In particolare, l’art. 2 stabilisce che “ Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A“.
Tale allegato contiene un lungo elenco di interventi che non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
L’uso del condizionale è, però, d’obbligo in quanto molte voci dell’elenco sono caratterizzate dalla presenza di specifiche condizioni e particolari presupposti per l’operatività dell’esclusione della preventiva autorizzazione paesaggistica.
Sulla concreta applicazione del Regolamento, il Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha anche emanato una circolare interpretativa (la n. 42 del 21 luglio 2017) che, per quel che qui interessa, ha affrontato il problema di chi debba e di come debbano essere accertati i presupposti e le condizioni per l’operatività della “liberalizzazione” degli interventi e delle opere ricomprese nell’allegato A.
“Orbene” – si legge testualmente nella circolare – “il sistema dell’allegato A, postula, trattandosi di interventi liberi, per i quali è per l’appunto esclusa la previa autorizzazione paesaggistica, che sia affidata al privato proprietario, possessore o detentore del bene ( e da questi effettuata, personalmente o mediante i suoi tecnici di fiducia) la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali le singole voci subordinano l’effetto di esclusione della previa autorizzazione”.
“Il punto problematico” – osserva sempre la circolare – riguarda, evidentemente, il modo attraverso il quale il privato possa e debba procedere a questa assunzione di autoresponsabilità. Il regolamento del 2017, infatti, non prevede alcun adempimento preventivo (ad esempio, una sorta di c.i.l.a. paesaggistica)”.
“Tale scelta” – si legge sempre nella circolare – è stata dettata dall’esigenza di non introdurre ulteriori adempimenti a carico dei privati, che avrebbero potuto in non pochi casi sovrapporsi a quelli già previsti per la materia edilizia”.
Ora, se, da un lato, appare senz’altro condivisibile la volontà di non appesantire ulteriormente le pratiche edilizie, dall’altro lato, appare evidente che, in tal modo, si fa gravare tutta sul privato (e sul suo tecnico) la responsabilità di verificare se sono rispettate tutte le condizioni e i presupposti previsti nel citato allegato A (che, talvolta, non sono di immediata comprensione).
E la scelta del privato potrebbe avere conseguenze anche rilevanti.
Qualora, infatti, si realizzasse un intervento ritenuto libero e che invece non rispettasse tutte le condizioni, ci si troverebbe di fronte ad un intervento per il quale sarebbe stato necessario ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica: ed in relazione al quale troverebbero applicazione le relative sanzioni.