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Coltivare un terreno altrui può comportare l’usucapione?

Coltivare un terreno altrui può comportare l’usucapione? Il punto della giurisprudenza.

Gli Italiani sono famosi nel mondo per due cose: il Diritto romano e il diritto d’infischiarsene.
(Stellario Panarello)

L’istituto dell’usucapione è figlio di entrambi i sopracitati paradigmi.


Il diritto romano, infatti, ha fatto derivare dal sostanziale disinteresse del proprietario di un bene la possibilità di considerare in tutto e per tutto titolare dello stesso chi lo abbia posseduto ed utilizzato come proprio per un periodo di tempo consistente.


Del tema ce ne siamo già occupati (link 1, link 2, link 3).


Basti, per ora, ricordare che l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali tramite il possesso
continuato,
pubblico (non clandestino),
pacifico (non violento),
ininterrotto
per un periodo di tempo che – salvo alcuni casi particolari – per i beni immobili deve protrarsi per 20 anni.

usucapione terreno per coltivazione


Bene, oggi ci occupiamo di valutare se il semplice fatto di coltivare un fondo altrui può comportare l’usucapione, da parte di un soggetto che non sia il proprietario – ed in assenza di un rapporto giuridico che a monte costituisca titolo per detta attività.


Partiamo da una premessa.


Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà.


Spieghiamo.


Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi imposti per tale istituto e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, – ossia la materiale disposizione del bene oggetto del preteso diritto e l’esercizio di un’attività corrispondente a quella del proprietario – ma anche dell’animus, ossia dell’intenzione di tenere la cosa come se ne fosse titolari.


La Giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che tale “animus” può eventualmente essere desunto in via presuntiva dalla stesso esercizio di attività corrispondente al diritto di proprietà se detta circostanza sia già di per sè indicativa dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.


Sarà, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene sia stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.

coltivazione terreno usucapione
Coltivare un terreno altrui può comportare l’usucapione? Corpus ed animus.


La coltivazione del terreno, con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul fondo un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.


La coltivazione del terreno, con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul fondo un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.


Ovviamente, a monte, l’acquisizione del possesso del terreno non deve essere avvenuta per un mero atto di tolleranza o di cortesia da parte dell’effettivo titolare.


La circostanza è dirimente, in quanto in tal caso la legge qualifica diversamente la disposizione del fondo da parte del soggetto che ne invochi l’usucapione: di detenzione si tratterà, (caratterizzata dall’assenza del cd animus, in quanto vi è la consapevolezza di non agire come proprietari), non già di possesso.


E poiché è il possesso che fonda l’acquisto per usucapione, sarà eventualmente necessario, per il preteso usucapiente, dimostrare l’interversione del possesso, art. 1141 cc, ossia che siano intervenuti atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, vuoi per cause provenienti da un terzo, vuoi in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (per esempio giudizialmente o extragiudizialmente, tramite una semplice dichiarazione di volontà, purchè dai caratteri inequivoci).


Il detentore deve, cioè, esercitare dei comportamenti contro il possessore volti a palesare esteriormente l’intenzione di sostituire la preesistente situazione detentiva con una nuova, in cui vanti per sé il diritto esercitato (ad esempio sostituendo le chiavi dell’ingresso al fondo, senza darne copia ai proprietari).


Da allora potranno decorrere i termini per l’acquisto ad usucapionem.


Per concludere, la coltivazione del fondo per il tempo richiesto dalla legge può costituire titolo d’usucapione, purchè si tratti dell’esercizio di un possesso con i caratteri richiesti dalla legge, non basato su alcun titolo che lo connoti come detenzione e, se acquisito per cortesia, ospitalità, tolleranza, siano intervenute circostanze idonee a modificare l’originario titolo.

Due sentenze interessanti: Cassazione civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n° 9325 Cassazione civile, sez. II, ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5404

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Coltivare un terreno altrui può comportare l’usucapione?

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