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scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Il Tar Lazio in una recentissima sentenza (16 maggio 2017) ha avuto modo di affrontare una questione relativa al termine di scadenza delle presentazione delle offerte in materia di partecipazione alle gare d’appalto.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva fissato il termine di scadenza alle 16.00 e conseguentemente alle ore 16.00 e 13 secondi aveva interrotto il sistema telematico di presentazione delle offerte.
Poiché una ditta che in quel momento stava ancora inviando l’offerta, non ha potuto concludere l’operazione ed è stata quindi esclusa dalla gara, è ricorsa al giudice amministrativo sostenendo che l’Amministrazione avesse anticipatamente chiuso il sistema informatico.
Il Tar ha dato ragione alla ditta rilevando come alle ore 16.00 e 13 secondi il termine non si dovesse ancora considerare scaduto.
Al riguardo, il giudice ha infatti osservato che l’amministrazione appaltante aveva indicato un termine fisso precisato con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto primo, senza alcun riferimento ai minuti secondi;
“Si deve ritenere, dunque”, – osserva il giudice romano – “che i minuti secondi fossero irrilevanti al fine della valutazione sul rispetto del termine finale di trasmissione dell’offerta, non essendo stati espressamente presi in considerazione dal disciplinare di gara”;
“Soltanto dopo la consumazione dell’ultimo minuto stabilito ovvero quando l’orologio cessa di indicare le ore 16: 00 minuti primi e segna le ore 16 e 01 minuti primi, il termine risulta scaduto”;

Chiarito dunque quando si ha la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

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Contestazione multe. Autovelox: un particolare caso di nullità della multa

Contestazione multe. Quando è possibile contestare una contravvenzione?

La regola generale prevede che, qualora sia possibile, la contravvenzione debba sempre esser contestata immediatamente al trasgressore: l’eccezione è accettata solo quando l’inseguimento o l’arresto dell’auto è pericoloso per motivi di traffico.

contestazione multe
Contestazione multe autovelox

Vi sono dei casi in cui il Prefetto, in relazione a determinate strade, può preventivamente autorizzare la contestazione non immediata.

In tal caso, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito il principio per cui il verbale di contestazione della contravvenzione deve necessariamente riportare gli estremi dell’autorizzazione prefettizia.

In particolare, la Cassazione distingue tre ipotesi:

1) in un centro abitato, la contravvenzione è legittima solo se, con autovelox montato su cavalletto, l’automobilista viene fermato immediatamente con relativa contestazione .In poche parole, oltre allo strumento, ci deve essere anche la polizia a controllarne il funzionamento.
2) Il discorso è diverso per le autostrade, dove l’autotovelox non è sottoposto ad alcun limite e pertanto non è necessaria la presenza fisica della polizia.
3) Il caso più ostico è quello relativo alle strade urbane ad alto scorrimento, dove l’autovelox può essere attivato anche senza la presenza della polizia, ma solo dopo l’autorizzazione del Prefetto: autorizzazione che deve essere appunto indicata nel verbale di contestazione.

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Ancora sull’obbligo comunicazione dati del conducente

L’obbligo di comunicare i dati del conducente da parte del proprietario del veicolo nel caso sia contestata una violazione che comporta la decurtazione dei punti patente non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale, né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del Codice della Strada presupposta.
E’ quanto ha più volte chiarito, anche recentemente la Corte di Cassazione (si veda per esempio la sentenza n. 24233 del 29.11.2016) secondo cui l’obbligo di comunicare i dati costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione.
In sostanza, anche qualora si faccia ricorso o si paghi la multa, è sempre necessario comunicare i dati del conducente per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 126 bis codice della Strada che va da un minimo di euro 286 ad un massimo di euro 1142.

Mancata comunicazione dati conducente

Mancata comunicazione dati conducente
Cosa comporta la mancata comunicazione dati conducente?

A seguito della contestazione non immediata di una violazione che comporta la decurtazione di punti della patente l’art. 126 bis Codice della Strada pone al proprietario del veicolo l’obbligo di comunicare i dati del conducente.

Cosa capita per la mancata comunicazione dati conducente?
Capita spesso che il suddetto proprietario dimentichi di provvedere a tale incombnza e, in tal caso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1142.

E’ importante notare che detta seconda sanzione deve essere notificata entro il termine di 90 giorni dalla violazione: e cioé da quando scade il termine 60 giorni per il proprietario di comunicare i dati del conducente.

Ecco un esempio: una multa viene notificata il 1.01.2017. Entro 60 giorni, e quindi entro il 1.03.2017, il conducente deve inviare la comunicazione con i dati del conducente. Se non lo fa, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa inizia a decorrere il 2.03.2017.

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Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

L’art. 5 comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede che il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno siano rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso sia revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

rilascio e rinnovo permesso di soggiornoDalla mancanza degli elementi cui l’ordinamento subordina l’ingresso ed il soggiorno dalla disposizione normativa sopra citata sembrerebbe obbligatoriamente discendere quindi non solo il rifiuto del titolo ma anche il venir meno di quello già rilasciato.

Il Tar Campania, tuttavia, in una recente decisione (sentenza n. 596 del 27.1.2017) ha ricordato che in base alla stessa norma è obbligo dell’amministrazione “considerare eventuali, sopraggiunti nuovi elementi, mancanti ad un primo esame, e che risultino invece successivamente posseduti” a favore del rilascio del provvedimento, purché evidenziati dall’interessato in un momento anteriore rispetto all’adozione della decisione definitiva (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Ai fini della legittimità del provvedimento di rigetto quindi non è sufficiente la valutazione degli elementi antecedenti alla scadenza del titolo di cui si chiede il rinnovo ma è necessaria anche la valutazione delle eventuali sopravvenienze.

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Piano casa: sulle distanze interviene l’interpretazione autentica della Regione

Piano casa: qualche chiarimento sulle distanze.

piano casa
Piano casa: le distanze

La Regione Veneto prende le mosse dalle interpretazioni – rimeditazioni del Tar  Veneto in materia di distanze dal confine nell’ambito di ampliamenti conseguenti al piano casa.

Come è noto, la Legge Regionale n. 14/2009, allo scopo di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio, ha consentito l’ampliamento di edifici esistenti al 31 ottobre 2013 in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie e comunque fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione.

Per gli ampliamenti rimanevano  “salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”.

L’interpretazione che ne conseguiva era che fossero derogabili le disposizioni non statali in materia di distanze.

Interpretazioni suffragate da un florilegio di sentenze del Tribunale amministrativo Regionale (Tar Veneto, Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 151; 24 ottobre 2013, n. 1213; 13 giugno 2013, n. 835;  21 ottobre 2010, n. 5694).
In una recentissima pronuncia, riportata da questo sito al seguente link http://www.avvocatibertovicenza.it/distanze-il-piano-casa-non-deroga-alle-distanze-dai-confini/ , il Tar aveva dato l’altolà a siffatte argomentazioni, e con un revirement totale aveva rimeditato le precedenti pronuncie, arrivando a negare la legittimità di costruzioni derogatorie dagli strumenti urbanistici locali, pur in applicazione del piano casa.

Ebbene, la Regione Veneto, con la Legge R. n. 30 del 30 dicembre 2016- Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 – ha stabilito l’auspicata chiarezza, fornendo un’interpretazione autentica della legge sul punto e precisando, una volta per tutte,  che “Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti Piano casa le distanzeurbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali” di cui alla legge sul piano casa “devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali”  fermo restando quanto previsto dalla legislazione di emanazione statale”.

Non solo “Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi”.

 

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Distanze: il piano casa non deroga alle distanze dai confini

deroga distanze confini
Deroga distanze confini?

Piano casa deroga distanze dai confini?

Recentemente, il Tar Veneto ha “rimeditato” il proprio pensiero in materia di distanze.

Fino a poco tempo fa, riteneva che le disposizioni sulle distanze dai confini, previste dai piani regolatori comunali,dovessero intendersi derogate in base all’art. 2, comma 1 della Legge Regionale Veneto n. 14 del 2009 (cd Legge sul Piano Casa).

Si ammettevano gli interventi di ampliamento ivi contemplati appunto in deroga alle previsioni dei regolamenti urbanistici comunali.

Il Giudice amministrativo veneto, mutando radicalmente avviso, a partire dalla sentenza n. 1329 del 2015 (recentemente confermata dalla sentenza 1128 del 2016) ha ritenuto che le disposizioni della normativa sul piano casa sono di “stretta interpretazione” nel senso che “la deroga ha ad oggetto esclusivamente i parametri di regolamento o di piano che fissano la quantità di volume o di superficie”.

Ora, poiché nel Piano Casa non è prevista una espressa deroga anche alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, si giunge alla conclusione, sostiene il TAR, “che le stesse non possono ritenersi derogate”.

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Scuola: niente risarcimento per abuso del precariato

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Precari della scuola…è previsto un risarcimento danni?

Precari scuola risarcimento danni

La Corte di Cassazione si è appena pronunciata con sette sentenze pilota in merito al risarcimento derivante dall’abuso dei contratti a termine nella scuola.

E si è pronunciata in senso negativo nonostante sia la Corte di Giustizia UE nel 2014 sia la Corte Costituzionale nel 2016 avessero ritenuto incostituzionale il sistema di reclutamento italiano.

Con le sentenze – numeri da 22552 a 22558 – la Suprema Corte ha dunque stabilito che ai lavoratori assunti a qualunque titolo, prima o dopo, il piano straordinario di assunzioni in ruolo per effetto della Legge 107 spetta solo la ricostruzione della carriera con i relativi scatti retroattivi (se richiesta in sede giudiziale), ma non il risarcimento.

Per quanto riguarda i docenti non ancora assunti e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi, la Corte ritiene illegittimi quelli al 31 agosto se reiterati per oltre 36 mesi, mentre i contratti al 30 giugno sono da considerare legittimi a meno che non si provi che di fatto ci sia stata una reiterazione abusiva.

In tal caso ci sarebbe soltanto il risarcimento, fino a 12 mensilità, ma non il diritto alla stabilizzazione per via giudiziale.

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Assunzioni Scuola: legge di riforma e piano straordinario di assunzioni

Assunzioni Scuola.
Nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2015 è stata pubblicata la legge di riforma della scuola (L. 107/2015): che così è entrata ufficialmente in vigore.
Una delle principali novità concerne l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Il piano è avviato solo dopo aver preventivamente proceduto, per lo stesso anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento ed è finalizzato, anzitutto, a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni.
Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall’a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell’organico dell’autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.
La prima fase del piano straordinario si conclude con l’assunzione entro il 15 settembre 2015.
Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l’ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. La decorrenza giuridica delle assunzioni è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (art. 1, co. 95-104).