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Contributo al mantenimento dei figli: l’assenza di accordo sulle spese straordinarie

Mantenimento dei figli:  assenza di accordo sulle spese straordinarie.

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Mantenimento dei figli:assenza di accordo sulle spese straordinarie

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi deve valutare attentamente una serie di elementi riguardanti le condizioni che disciplineranno tale iniziativa.

Alcune hanno un contenuto necessario (quelle attinenti all’affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole), altre possono essere anche eventuali, in quanto concernenti la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi.

Ovviamente, posta anche la posizione di privilegiato rilievo stabilita dal legislatore, le condizioni che disciplineranno la vita, la collocazione, il mantenimento dei figli avranno suprema considerazione.

Un’incongruità che spesso si rileva nell’ambito degli accordi di separazione risiede nel fatto che molto frequentemente i coniugi si limitino a prevedere un assegno mensile a carico del genitore che non abbia la collocazione prevalente della prole, a titolo appunto di contributo al mantenimento dei figli, ed una generica indicazione di corresponsabilità per le spese straordinarie.
Tale ultimo compendio economico – le spese straordinarie – può costituire significativo onere per i genitori e frequentissimo motivo di lite tra i medesimi.

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Spese straordinarie mantenimento dei figli: meglio mettersi d’accordo?

La scena, purtroppo alquanto consueta, è la seguente: il genitore affidatario, con notevoli difficoltà, anticipa notevoli somme per far fronte alle spese straordinarie (scolastiche, mediche,….), molto spesso senza farne menzione all’altro consorte (anche in virtù dei rapporti deteriorati che hanno cagionato la scelta di separarsi), salvo poi presentare un salatissimo conto finale, da saldare in termini restrittissimi.
Ne conseguono opposizioni e cause, nel corso delle quali il coniuge asserito debitore lamenta di essere stato tenuto estraneo dalla notizia di ogni esborso, di non aver avuto alcuna voce in capitolo, della voluttuarietà delle spese sostenute ad esclusiva discrezione dell’altro genitore.
I giudici, cosa dicono in merito?

La Cassazione ha avuto modo a più riprese di specificare che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori“. (Cassazione Civile, Sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 2127)
In buona sostanza, e ferma la sempre ricorrente rimborsabilità delle spese urgenti ed assolutamente necessarie,  ove le spese sostenute corrispondano al “maggiore interesse” dei figli, esse potranno essere anticipate, senza preventivo accordo,da un genitore, che potrà chiederne il rimborso della corrispondente quota parte. Spetterà, eventualmente, al giudice accertare se tale circostanza fosse ricorrente, tenuto conto anche della congruità dell’importo versato e delle condizioni economiche dei coniugi.
Proprio in virtù del consisente carico di conflittualità che si avvertiva in relazione alla gestione di tale capitolo di spese, il Tribunale di Vicenza ha stilato un protocollo che i coniugi potranno vagliare in sede di separazione e divorzio, che disciplina le modalità di gestione delle spese straordinarie, prevedendo quali saranno rimborsabili in assenza di preventivo accordo e quali potranno esserlo solamente allorquando siano state avvallate da entrambi i genitori.

Il link del protocollo (pagina 17)

 

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Divorzio: prima si sfamano i figli, poi si pagano i debiti

Assegno di mantenimento…

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L’assegno di mantenimento…I figli vengono prima di tutto

Nel nostro ordinamento la legge sanziona come reato la condotta di chiunque faccia mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli non autosufficienti.
Alla stessa stregua è punito il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento” divorzile e della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con pene che di regola comportano  la reclusione fino a un anno e/o  la multa da euro 103 a euro 1.032.

Nel primo caso, per integrare il reato è necessario che il coniuge faccia mancare i mezzi di sostentamento ai propri familiari, per cui un adempimento soltanto parziale dei propri obblighi non integrerebbe necessariamente tale fattispecie qualora non comportasse, appunto, l’assenza di mezzi di sussistenza delle persone offese.
Al contrario, la condotta di cui sopra potrebbe integrare il secondo reato, relativo all’omessa corresponsione della somma stabilita dal giudice dell’assegno di mantenimento del coniuge o dei figli, a seguito di divorzio, purchè sia consistente nella volontà di sottrarsi agli obblighi imposti giudizialmente.

Nel caso preso all’esame da una recentissima pronuncia della Cassazione, il marito tenuto al versamento, condannato per aver versato solo quota parte del dovuto per il mantenimento dei figli, aveva impugnato le pronunce di merito che lo avevano ritenuto responsabile del reato, perchè, a suo dire, egli sarebbe stato nell’impossibilità di far fronte all’esecuzione del provvedimento divorzile, in quanto tenuto a corrispondere altri importi ad istituti di credito con i quali aveva recentemente contratto un mutuo, che gli avrebbero sottratto la disponibilità economica necessaria per adempiere ai propri obblighi familiari come il versamento dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha respinto tale difesa, argomentando come la condizione di impossibilità economica dell’obbligato, “può assumere rilievo ai fini di escludere l’antigiuridicità della condotta, soltanto se essa … consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti”, fattispecie che non sussiste “allorquando l’inadempimento degli obblighi imposti verso i figli sia frutto della scelta di soddisfare pretese creditorie diverse, nel caso il pagamento del mutuo“.

In buona sostanza: i figli vengono prima di tutto, anche delle (legittime) pretese di altri creditori.
La sentenza: Cass. Pen.51625/16

 

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Separazioni e divorzi a Vicenza: i dati dell’anno scorso

Separazioni e divorzi a Vicenza…qualche dato.

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Separazioni e divorzi a Vicenza..qualche dato

Anche quest’anno il sito del Comune di Vicenza ha pubblicato i dati anagrafici della popolazione relativi al 2015, nell’ambito del quale si possono scorgere alcune interessanti notizie relative alle vicende legate ai nuclei familiari del territorio.

Un primo dato confortante è che, seppur minimamente, i nuovi matrimoni hanno avuto un leggero aumento rispetto al 2014:  dai 302 del 2014 ai 322 del 2015.
Le nozze celebrate con rito civile hanno superato quelle religiose: nel 2015 le prime sono state 197, le seconde 125.
In relazione all’età media in cui avviene lo sposalizio, i dati riportano una tendenza a convolare sempre più tardi (almeno due anni in più rispetto al 2014), e si attesta attorno ai 40,2 anni per gli uomini e 36,5 per le donne.
Interessante è notare come l’eta media dei nubendi sia sensibilmente superiore in caso di nozze celebrate con rito civile (42,9 maschi e 38,7 femmine) rispetto a quelle celebrate con rito religioso (rispettivamente 35,8 e 33,1)
Relativamente alle separazioni, si assiste ad una lieve diminuzione rispetto all’annata precedente: 142 rispetto alle 158 del 2014.

In controtendenza i divorzi, decisamente superiori nel 2015 rispetto all’anno prima (155 contro 133): ciò probabilmente è dovuto all’iter accelerato che la recente riforma del diritto di famiglia ha favorito, riducendo il periodo di separazione necessario per accedere allo scioglimento del matrimonio.

 

Separazioni e divorzi a Vicenza: qualche dato

Separazioni e divorzi a Vicenza.

E’ notizia di questi giorni che i coniugi che abbiano intrapreso procedure di separazioni e divorzi a Vicenza siano stati nel 2014 un numero molto consistente rispetto ai matrimoni celebrati.

I dati indicano 148 separazioni e 133 divorzi a Vicenza, “contro” solo 302 matrimoni.Nel 2015 pare vi sia addirittura un superamento delle separazioni e divorzi a Vicenza, contro i secondi, i matrimoni.
Dal sito del Comune di Vicenza, infatti, si apprende che dall’inizio dell’anno siano stati celebrati 189 matrimoni a fronte di 191 separazioni e 176 divorzi.Separazioni e divorzi a VicenzaAl di là del lato allarmante, desta interesse verificare come stia via via prendendo piede tanto la definizione delle separazioni e divorzi a Vicenza, innanzi all’ufficiale di stato civile.
Ambito percorribile , con l’assistenza facoltativa di un avvocato, nel caso in cui non ci siano figli minori, incapaci o portatori di grave handicap  o maggiorenni economicamente non autosufficienti, (57 i divorzi e 36 le separazioni con tale sistema) quanto il procedimento di negoziazione assistita (14 separazioni e 12 divorzi a Vicenza da inizio anno).In relazione al procedimento di Negoziazione assistita per separazioni e divorzi a Vicenza, si ricorda che può essere intrapreso al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Le parti dovranno essere necessariamente assistite da un avvocato (uno per coniuge) e non sarà motivo ostativo per il procedimento – a differenza della procedura innanzi l’ufficiale di stato civile – il fatto che vi siano figli minori o non autosufficienti.In tale ultimo, caso sarà necessario che l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita venga essere trasmesso, entro il termine di dieci giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza.

L’assegno di mantenimento può essere modificato?

L’assegno di mantenimento può essere modificato?

L’art. 710 del codice di procedura civile contempla la possibilità di richiedere “la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”.

Si noti bene: l’assegno di mantenimento può essere modificato  e quindi anche i provvedimenti– nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – solo se i motivi sono sopravvenuti rispetto a quelli contemplati ed esistenti al momento della separazione.

Infatti, l’art. 156 cc. stabilisce espressamente che il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti attinenti le condizioni (economiche) di separazione “qualora sopravvengano giustificati motivi”.

L’assegno di mantenimento può essere modificato anche in caso di separazione consensuale.

La Giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha espressamente esteso l’applicabilità della norma sopra citata anche a tale fattispecie di separazione.

In particolare, la Sentenza n. 8839 del 22.01.2015, ha cassato la pronuncia di merito che modificava le condizioni contemplate nel decreto di omologa di separazione consensuale tra coniugi, in assenza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto tra le parti.

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Assegno di mantenimento e assegnazione casa

 Revoca dell’assegnazione casa coniugale?Legittimo riconsiderare l’assegno di mantenimento.

In sede di separazione, il Tribunale può disporre l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi, tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli. Recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. I, Sentenza n. 28001 del 16/12/2013) ha evidenziato che tale misura è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di mantenimento. Nel caso, tuttavia, in cui i figli diventino economicamente autosufficienti, il coniuge proprietario della casa può chiederne il godimento e la conseguente revoca della concessione del diritto di abitazione, ma, in tal caso, è necessario che il Giudice valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.