Skip to main content

Revoca assegno mantenimento in caso di nuova relazione: non è indispensabile la coabitazione.

 

 

Alcune recenti pronunce ci aiutano a fare il punto sulla richiesta di revoca assegno mantenimento in caso di nuova relazione del coniuge beneficiario.

 

Mia moglie si è presa la casa, la macchina, il conto in banca, e se mi sposerò di nuovo e avrò dei figli si prenderà anche loro.
(Woody Allen)

 

Fino a quando?


Dico, fino a quando…sarò tenuto a corrispondere il mantenimento alla mia ex moglie?


Domanda tipo che viene sciorinata all’avvocato divorzista dopo qualche anno dallo scioglimento del matrimonio.


Noi ce ne siamo già occupati in passato, per cui siamo molto preparati (ah no? ecco i link 1, 2, 3, )

In buona sostanza, dobbiamo fare riferimento a “giustificati motivi sopravvenuti”: fatti, cioè, non considerati al momento della pronuncia separativa o divorzile, il cui sopraggiungere stravolge o modifica sensibilmente l’attualità e la congruità dei provvedimenti che sono stati assunti e la cui sussistenza giustifica un cambiamento delle statuizioni o di parte di esse.


Per citare alcuni esempi, casi frequenti sono la perdita o la contrazione del lavoro del coniuge onerato dell’assegno, il reperimento di occupazione da parte di quello che ne è beneficiario, la nascita di un figlio.

 

 

Revoca assegno mantenimento in caso di nuova relazione
Revoca assegno mantenimento in caso di nuova relazione

 

 


E una nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge, può giustificare la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e la revoca assegno di mantenimento?


Attenzione, già la legge sul divorzio statuisce che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessi se il coniuge a cui debba essere corrisposto passi a nuove nozze.


Tale previsione poggia sul fatto secondo cui – con l’instaurarsi di una nuova famiglia – venga meno qualsivoglia solidarietà post coniugale derivante dal precedente matrimonio. Adesso ci sarà un nuovo coniuge obbligato all’assistenza materiale di quello, già precedentemente divorziato.


La giurisprudenza, oramai assestata, riconosce equivalente trattamento anche all’ipotesi di stabile convivenza more uxorio intrattenuta dal coniuge separato o divorziato.


L’instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo venir meno i presupposti per l’erogazione dell’assegno contributivo.


Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve essere individuato nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta al matrimonio.


La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento o di divorzio, fa venir meno il diritto alla contribuzione periodica, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.


Si noti, deve trattarsi di una relazione caratterizzata dalla stabilità: non è necessario che si traduca in nuovo sposalizio, o che debba durare per anni annorum, ma che si riveli come legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Non basta tuttavia la prova di una relazione amorosa, ancorché stabile, dell’ex coniuge ma, come detto, l’instaurazione di una famiglia di fatto basata su di una scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, che fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale”.

 

 

assegno divorzile nuova convivenza

 

Convivenza non significa coabitazione.


Un’interessante, quanto recentissima, sentenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come – ai fini di rinvenire una stabile convivenza, sufficiente a far venir meno l’obbligo di versare l’assegno da parte dell’ex coniuge, non sia necessaria una permanente coabitazione, potendosi la relazione concretizzare anche in una comunione di vita, con spontanea e volontaria assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale, a prescindere dal fatto che la coppia viva sotto lo stesso tetto.
Anzi.


Ai giorni d’oggi occorre prendere atto del cambiamento sociale che stiamo vivendo, ove si instaurano e si mantengono rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che in passato (anche nelle famiglie fondate sul matrimonio) ed è indice sintomatico del fatto che l’elemento della coabitazione è destinato ad assumere un rilievo sempre più recessivo rispetto ai tempi precedenti.


Appiattire il concetto di convivenza con quello della coabitazione significherebbe svilire una fetta considerevole dei rapporti di fatto intrattenuti dalle odierne coppie e trascurare che una famiglia può sussistere anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui uno dei due conviventi lavori, o debba trascorrere gran parte della settimana o del mese, vuoi per motivi personali o patrimoniali, vuoi per impegni di cura o assistenza, senza che per ciò venga meno la famiglia.


La Cassazione nota, altresì, che sussistono anche realtà in cui le famiglie si formano senza avere neppure, per un periodo di tempo più o meno lungo, una casa comune, intesa come casa dove si svolge la vita della famiglia ,in quanto ognuno dei due partners è tenuto per i propri impegni professionali o per particolari esigenze personali, a vivere o a trascorrere gran parte del proprio tempo in un luogo diverso dall’altro.


Non può essere sottaciuto come la recente legge sulle unioni civili n. 76/2016 abbia considerato la nozione di convivenza di fatto come relazione tra due persone maggiorenni unite da stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza che sia richiesta una perdurante coabitazione.


Quest’ultima, semmai, potrà essere sintomatico indice dell’esistenza di una convivenza di fatto, senza per ciò assurgere a requisito imprescindibile.

 

 

Risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento

 

E se, anche a seguito della nuova relazione, l’ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici? E se poi anche la nuova convivenza terminasse? Può essere disposta la revoca della revoca assegno di mantenimento’ 

 

Au – to – re – spon – sa – bi – li- tà


Lo abbiamo detto.

La formazione di una nuova famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza anche per l’assunzione del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua responsabilità post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. (cass. Civ. 6855/2015).

Con la nuova relazione, si è rescissa ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, poichè la nuova comunità familiare ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicchè il relativo diritto ne resta definitivamente escluso (cass. Civ. 32871/2018).

 

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Revoca assegno mantenimento in caso di nuova relazione

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Condividi l'articolo sui social