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Integrazione retta: il comune non può subordinarla all’assunzione di impegno dei soggetti tenuti agli alimenti

Integrazione retta: è illegittimo il regolamento comunale che imponga la previa richiesta degli alimenti ai familiari da parte dell’interessato.

La collega Stefania Cerasoli ci trasmette il suo contributo e volentieri lo pubblichiamo.

integrazione retta parenti

Marzia è una ragazza affetta da disabilità mentale di grado lieve con dislalia e riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Nel mese di luglio del 2005 è stata accolta presso una comunità residenziale a causa delle particolari problematiche familiari che ne condizionavano la crescita e lo sviluppo, nonché l’acquisizione della necessaria autonomia.
Preme evidenziare che proprio il Comune di Desio, comune di residenza di Marzia, si era attivato per la collocazione della stessa presso la comunità assumendosi anche i relativi impegni di spesa.
Nel mese di marzo del 2010, l’amministrazione comunale ha improvvisamente comunicato alla comunità e ai familiari di Marzia che non avrebbe più sostenuto l’onere economico del ricovero e questo a causa della nuova disciplina dettata dal regolamento locale per la concessione dei contributi e sussidi economici a persone fisiche.

In particolare il regolamento comunale, nella sua nuova formulazione, prevedeva che “il richiedente per accedere alla prestazione deve dimostrare di avere preventivamente richiesto gli alimenti agli obbligati e deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l’impegno a partecipare al progetto di aiuto secondo le rispettive possibilità economiche”.

La comunità dimetteva quindi Marzia che, ovviamente, proponeva ricorso contro il provvedimento comunale.

integrazione retta alimenti
Il Tar Lombardia, Sezione III, con la sentenza n. 1738 del 04.07.2011, ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione evidenziando che “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento” e che “ se gli obbligati agli alimenti non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria” (cfr. artt. 438 e 441 Codice civile).
Il credito alimentare, infatti, è un diritto strettamente personale ed indisponibile e, quindi, è escluso che gli enti erogatori possano sostituirsi al titolare del diritto nell’esercizio dell’azione.

Così come lo stesso titolare non può disporre del proprio credito, che, infatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione.

A questo si aggiunga, inoltre, che in materia di credito alimentare la potestà regolamentare spetta allo Stato in base all’art. 117, VI comma, della nostra Costituzione, senza alcuna possibilità per gli enti locali di incidere sullo stesso.

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Integrazione retta casa di riposo: illegittimo il regolamento comunale che imponga la partecipazione dei familiari

Integrazione retta casa di riposo: il regolamento comunale che deroga alla normativa nazionale e regionale sull’ISEE è illegittimo

Ringraziamo la Collega Stefania Cerasoli per il presente contributo.

regolamento comunale casa di riposo
integrazione retta casa di riposo: il comune non è tenuto a normare in deroga alle disposizioni regionali

Con la sentenza n. 427 del 12.06.2018, il Tar Marche ha accolto il ricorso che era stato presentato contro il Comune di Ascoli Piceno dai familiari di una persona ricoverata presso una struttura psichiatrica.

Il ricorso aveva ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune si era rifiutato di integrare la relativa retta di ricovero sulla base del fatto che il proprio Regolamento Comunale di Sistema Integrato dei Servizi Sociali prevedeva il necessario coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti ex art 433 c.c.

La Sentenza in commento dichiara, invece, che i Comuni sono obbligati a compartecipare alle spese nel caso in cui i redditi dell’assistito non siano sufficienti e questo sulla base della normativa nazionale sull’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riguardante la compartecipazione al costo del servizio. (DPCM n. 159 del 2013)

retta casa di riposo
I Comuni, prosegue la sentenza, non possono autonomamente stabilire modi diversi di calcolo del reddito disponibile, in assenza di un’autonoma disciplina regionale sul punto.

Pertanto, il riferimento ai soggetti tenuti agli alimenti, contenuto nel citato regolamento, non può essere inteso come rivolto a soggetti differenti da quelli i cui redditi sono inclusi nell’ISEE, e tanto meno rivolto a tutti i soggetti di cui all’art. 433 del Codice civile.

Il Regolamento comunale dovrà, quindi, essere annullato nella parte in cui nega la compartecipazione comunale sulla base dei redditi posseduti dai soggetti tenuti ad obblighi alimentari ex articolo 433 del Codice civile».

Interessante è, infine, il passaggio in cui il Tar obbliga il Comune a lasciare nella disponibilità dell’utente per le spese personali una quota mensile non inferiore alle 250,00 Euro e questo a tutela della dignità della persona.

 

La Sentenza: Tar Marche n. 427/2018

 

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Se l’anziano rifiuta di entrare in casa di riposo l’amministratore di sostegno puo’ imporglielo?

Anziano rifiuta di entrare in casa di riposo:che poteri ha l’ads?

Con decreto del 28.03.2018, il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli ha ritenuto ammissibile, fra i poteri riconosciuti all’amministratore di sostegno, quello di prestazione del consenso volto all’inserimento del beneficiario in un luogo di cura e questo nonostante il dissenso dal medesimo espresso e senza che sia necessaria una pronuncia d’interdizione.

Anziano si rifiuta di entrare in casa di riposo. Il bisogno non può non trovare risposta

La vicenda riguardava un’anziana signora, affetta da demenza senile e priva di un benché minimo sostegno affettivo-familiare, per la quale era stata disposta la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare, nel corso di una visita all’anziana, aveva avuto modo di accertare  “la gravissima condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria” la quale, pur in possesso di un cospicuo patrimonio, veniva fatta vivere in un appartamentino di servizio rispetto a quella che era la sua abitazione “storica” e di cui era proprietaria a titolo esclusivo e, di fatto, occupata sine titulo dalla “nuora”.

Non solo.

L’anziana, di fatto, viveva segregata in casa, in un’abitazione priva di strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità e senza alcuna possibilità di chiedere aiuto.

La fragilità delle sue condizioni la portavano, inoltre, ad esporsi ingenuamente ed acriticamente a qualunque richiesta di terzi.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli ha ritenuto di dover dare immediata risposta all’esigenza di tutela dell’anziana attraverso il celere inserimento della stessa in una RSA.

Tale operazione è stata ritenuta del tutto lecita ed ammissibile indipendentemente dal dissenso della beneficiaria.

Come noto, infatti, “la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi interessi” e soprattutto laddove la volontà della persona non sarebbe in realtà autonoma e consapevole espressione dei propri desideri e interessi, ma soltanto condizionata dalla grave patologia in atto (cfr. Cass. Sez. I, n. 22602/2017)

In caso contrario i poteri dell’amministratore di sostegno sarebbero praticamente inutili, così vanificata la funzione concretamente protettiva della persona, non più autonomamente capace di comprendere cosa sia meglio per sé e per la propria incolumità.

 

 

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L’impegno dei familiari a pagare la casa di riposo è nullo se questa è convenzionata

Impegno dei familiari a pagare la casa di riposo: il regime convenzionato impedisce la configurazione di un contratto privato tra RSA e utente.

Torniamo a parlare di impegno al pagamento della retta della casa di riposo da parte dei familiari dell’ospite, dopo esserci già soffermati in precedenza.

Il caso è ricorrente: un anziano non autosufficiente, a seguito di apposita visita di accertamento, viene inserito in graduatoria per entrare in regime convenzionato in casa di riposo.

Al momento dell’ingresso la struttura chiede la sottoscrizione ai familiari dell’ospite di un contratto, in base al quale essi si impegnano a versare (o ad integrare) la quota alberghiera della retta.

quota alberghiera casa di riposo

Le difficoltà della vita possono comportare che i parenti non siano in grado, e comunque si sottraggano, di onorare tale impegno e di qui parta un decreto ingiuntivo da parte della casa di riposo per recuperare le somme non versate.

Una recente pronuncia del tribunale di Firenze, che ha deciso un caso assolutamente identico a quello appena esposto, dando ragione ai parenti che non volevano pagare la retta, si è soffermata a riflettere sulla natura del rapporto intercorrente tra la struttura e l’ospite della stessa.

La valutazione del giudice toscano è che, in presenza di un cittadino dichiarato non autosufficiente, non si possa parlare di contratto privato fra RSA e utente, laddove siano i Servizi sociali a effettuare il ricovero e il costo della retta giornaliera sia definito nella convenzione fra Comune ed RSA e non fra il privato cittadino e la RSA.

Laddove, quindi, l’ingresso in struttura dell’anziano avvenga in regime convenzionato ossia in virtù dell’impegnativa di residenzialità di cui lo stesso è titolare, le strutture private operano come fossero una Pubblica Amministrazione ed il rapporto con l’utente trova la propria fonte giuridica nelle leggi e non in eventuali contratti di ricovero privatistici.

Il Tribunale di Firenze ha precisato che in regime convenzionato non vi è una contrattazione del prezzo della prestazione sanitaria di assistenza con la RSA, dal momento che l’utente è stato inserito nella relativa graduatoria ad opera dei Servizi sociali del comune di residenza.

Quindi, la struttura non può vantare somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato, né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia.

integrazione retta casa di riposo
impegno dei familiari a pagare la casa di riposo: il rapporto riguarda comune e utente e non la struttura

Molto chiaramente la sentenza precisa che, dal momento che la RSA esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la ASL e con il Comune “la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della RSA sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune che ha inserito nella RSA quel determinato assistito attraverso i suoi servizi sociali perché avente diritto a quella data prestazione assistenziale”.


La sentenza: Tribunale di Firenze 1010/2018

Grazie all’avv. Stefania Cerasoli per il contributo.

 

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Come entrare in casa di riposo? La procedura da seguire

 

 

 

Come entrare in casa di riposo: il riassunto della complessa procedura da seguire

Contributo offerto dalla Collega, Avv. Stefania Cerasoli

 

Qualora si desiderasse inserire in una struttura una persona anziana non auto sufficiente, sarà necessario rivolgersi al distretto socio sanitario di residenza affinché si avvii il relativo procedimento.

 

Convocazione UVMD e scheda SVAMA

 

procedura da seguire per entrare in casa di riposo
come entrare in casa di riposo: dalla richiesta al distretto all’inserimento in struttura

In particolare, si richiederà la convocazione della cd. U.V.M.D (Unità di valutazione multidimensionale distrettuale), composta da un Geriatra, dal Medico di Medicina Generale, dall’Assistente Sociale del Comune di provenienza dell’interessato, dal Caposala degli infermieri del S.I.A.D., dall’Assistente Sociale del Centro Residenziale e da una Segretaria, che avrà il compito di valutare la condizione dell’anziano attraverso la compilazione della cd. Scheda SVAMA (“Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell’Anziano veneto).

 

La UVMD, salvo casi di estrema urgenza, viene ad essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La scheda Svama ha il compito di analizzare tutti gli aspetti della vita dell’anziano: salute, autosufficienza, rapporti sociali, situazione economica.

A seguito della valutazione, l’UVMD provvederà a trasmettere, indicativamente entro 10 giorni, il relativo esito, con indicazione specifica del progetto ritenuto rispondente alle esigenze dell’utente.

 

 

Inserimento in graduatoria

Tale progetto potrebbe essere l’inserimento in casa di riposo: in questo caso, l’anziano, sulla base di un punteggio di gravità, verrà ad essere inserito in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, i familiari saranno contattati dalla casa di riposo al fine di valutare l’inserimento: in questo modo si avrà una notevole agevolazione nel pagamento della retta dal momento che, in caso di posto letto convenzionato, sarà a carico dell’utente solo la parte alberghiera della retta mentre quella sanitaria sarà corrisposta direttamente alla casa di riposo dal Sistema sanitario regionale tramite le Asl di appartenenza.

Purtroppo, possono trascorrere diversi mesi prima che l’anziano possa accedere ad un posto letto convenzionato.

come entrare in casa di riposo: lo schema
Come entrare in casa di riposo: lo schema

 

E nel frattempo cosa si potrà fare?

Organizzare un servizio di assistenza a domicilio tramite una badante, cosa che,  molto spesso, non si concilia con le condizioni di salute dell’anziano.

Se sussistano le disponibilità economiche, si potrà inserire l’anziano in casa di riposo fuori convenzione, prendendo contatti direttamente con la casa di riposo: si tratta, però, di una scelta molto dispendiosa dal momento che , in questo caso, sarà a carico dell’utente, e della sua famiglia, sia la parte alberghiera che la parte sanitaria della retta.

Il suggerimento è quello di richiedere una revisione della valutazione al responsabile UVMD cercando di motivare,  non solo sotto il profilo sanitario ma anche sotto quello sociale, l’emergenza dell’inserimento in casa di riposo.

 

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Integrazione retta casa di riposo: l’impegno dei familiari è nullo se condizione per l’accesso alla struttura convenzionata

 

Retta casa di riposo: se la struttura è convenzionata, non può subordinare l’accoglimento dell’anziano alla prestazione di una garanzia dell’integrazione da parte dei familiari.

 

Con sentenza num. 560 pubblicata il 12.03.2018, il Tribunale di Padova ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato notificato al figlio di un’anziana ricoverata in una casa di riposo e notificatogli in quanto aveva interrotto di integrare la retta di ricovero.

Come noto, per accedere alle strutture residenziali l’anziano che si trova in condizione di bisogno deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza al fine di richiedere la convocazione dell’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd).

Tale UVMD ha il compito di valutare la situazione dell’anziano sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama.

La scheda Svama è, infatti, una scheda di valutazione che viene compilata dal medico di famiglia, dall’infermiere e dall’assistente sociale del Comune, che riassume tutte le informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché delle abilità residue, le condizioni dell’anziano.

Se l’équipe valuta l’inserimento in residenza per anziani come il progetto di assistenza che meglio risponda alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione sanitaria, sociale e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

avvocati vicenza
integrazione retta casa di riposo: nulla la garanzia prestata dai familiari se condizione per l’ingresso in struttura convenzionata

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, sarà cura della struttura contattare l’utente al fine di valutare l’inserimento.

La sentenza emessa dal tribunale padovano ha precisato che, ogni qualvolta l’accesso alla struttura da parte dell’anziano non autosufficiente avvenga in quanto lo stesso è titolare della cd. impegnativa di residenzialità, il rapporto tra l’utente e la struttura stessa troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e nei regolamenti e non in eventuali contratto di ricovero privatistici.

La struttura, quindi, non potrà vantar somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia per l’integrazione retta casa di rioposo da parte dei familiari, come, invece, avvenuto nel caso oggetto della sentenza che commentiamo.

Molto chiaramente il provvedimento precisa che “l’aver concepito l’assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata la copertura economica da parte di un soggetto terzo rappresenta certamente una condotta che confligge con la normativa dettata in materia di prestazioni socio-sanitarie in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a far dipendere il rapporto pubblicistico dalla contrattazione privata, in evidente spregio dell’art. 32 della Costituzione.”

Va da sé che il negozio di garanzia intervenuto tra le parti è da considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative ai sensi d

 

ell’art. 1418 c.c.

 

 

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