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Restituzione mantenimento figli maggiorenni divenuti indipendenti: sì se non ha funzione alimentare

 

La Cassazione si pronuncia sulla restituzione mantenimento figli maggiorenni divenuti indipendenti: sì, anche senza modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 

Calogero ed Assunta divorziano.


Hanno due figlie e per esse il Tribunale statuisce che il padre debba versare alla madre, presso la quale saranno collocate con prevalenza, un contributo al mantenimento di € 400 mensili, fino al compimento degli studi universitari.


Passano gli anni, le figlie non solo si laureano, ma anche convolano entrambe a giuste nozze.


A quel punto, Calogero cita in giudizio Assunta affinchè venga dichiarata non solo e non tanto la cessazione del suo obbligo di corrispondere all’ex moglie l’assegno di mantenimento delle figlie, ma anche che la stessa venga condannata alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti dall’ex marito, in quanto non dovuti, almeno dal momento in cui le figlie si erano sposate, acquisendo pacificamente l’indipendenza economica.


Il tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, accogliendo l’istanza volta alla declaratoria di cessazione dell’obbligo contributivo, hanno entrambi rigettato quella di rimborso delle somme medio tempore corrisposte dal padre, sul presupposto che l’impegno economico di questi fosse venuto meno solamente con la relativa pronuncia che ne aveva statuito la conclusione e non, pertanto, retroattivamente, dal compimento degli studi o dalle nozze delle figlie, come richiesto da Calogero.


Per conseguire un tale risultato egli avrebbe dovuto muoversi allora, quando se ne erano verificati i presupposti, e non ad anni di distanza, in quanto gli importi corrisposti trovavano titolo in un provvedimento giudiziale che rimaneva valido fino ad altro che lo modificasse o lo facesse venir meno.

 

 

restituzione mantenimento figli maggiorenni

 


Cosa hanno statuito gli ermellini in ordine alla restituzione mantenimento figli maggiorenni divenuti indipendenti?


Per capirlo appieno occorre fare un passo indietro, rispolverando qualche informazione che avevamo avuto modo già in precedenza (link 1, 23, 4, 56) di analizzare ed introducendone altra, preziosa per il tema odierno.


Fino a quando debbono essere mantenuti i figli maggiorenni?


Il compimento della maggiore età non esenta l’obbligo che  hanno i genitori, in forza delle precise disposizioni di legge (art. 147 cc) di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.


Si dovrà mantener fede a tali obblighi fino a quando il figlio, sia pur divenuto maggiorenne, non abbia acquisito una stabile indipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso) ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno, pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro.


I criteri da tenere in considerazione per imporre il mantenimento dei figli maggiorenni si sono via via elasticizzati nell’individuazione del limite di età adottato come d-day per la contribuzione.


Alcune recenti pronunce del Tribunale di Milano, ad esempio, hanno rinvenuto nei 34 anni il limite “tollerabile”, tenuto conto che “nell’attuale momento economico ed alla stregua dell’ “id quod plerumque accidit” si deve riconoscere una certa inerzia nella maturazione che porta all’indipendenza dei giovani ragazzi“.


Un’inerzia colpevole dei discendenti nel reperire una stabile e congrua occupazione che li affranchi dai genitori potrebbe comportare la perdita del diritto assistenziale da parte di questi ultimi.


Si sottolinea che, una volta divenuti autosufficienti, non vi sarà possibilità di ripristinare il diritto al mantenimento genitoriale per i figli che abbiano poi perso l’impiego, dovendosi contemperare le esigenze dei rampolli – tutelati fino al momento in cui spiccano il volo – e dei genitori, che non dovranno essere obbligati a far fronte per sempre alle vicissitudini della prole, divenuta ormai grande abbastanza per cavarsela autonomamente.


E fin qua ci siamo.


Ma una volta divenuti indipendenti, che ne sarà delle statuizioni economiche stabilite in sede di separazione o divorzio relative al mantenimento della prole?

 

assegno mantenimento figli autosufficienti

 


I genitori potranno senz’altro chiederne la modifica adendo il giudice competente per i provvedimenti del caso.


E se la richiesta dovesse essere avanzata dopo molto tempo dal verificarsi delle condizioni che la legittimano? Vuoi perchè i genitori sono restiii ad agitare iniziative giudiziarie o semplicemente dormono sul pero e rimangono inerti? È possibile chiedere la restituzione mantenimento figli maggiorenni divenuti indipendenti?


La Suprema Corte, (pronuncia 3659/2020) nel rispondere a tale quesito, richiama una norma di legge – l’art. 2033 cc – che riconosce il diritto per chi abbia eseguito un pagamento non dovuto di chiedere la restituzione di ciò che ha pagato.


Il percorso seguito dagli ermellini è stato il seguente: le somme versate dal padre Calogero per il mantenimento delle figlie erano dovute? La risposta è stata negativa, almeno a far data del compimento degli studi (termine finale convenuto in sede di divorzio per la cessazione dell’obbligo contributivo), ma anche dal giorno delle nozze, con le quali – ormai indipendenti – avevano instaurato una nuova famiglia e ad esse avrebbero dovuto provvedere i mariti, come obbligazione all’assistenza materiale nascente dal matrimonio.


Non coglieva nel segno l’obiezione dei giudicanti precedenti che sottolineavano come gli assegni di mantenimento non fossero “non dovuti”, in quanto trovavano pur legittimazione in un precedente provvedimento giudiziale che manteneva vigore fino alla sua modifica.


Il precetto di cui all’art. 2033 cc, infatti, ha portata generale e “si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”. “Spetta al giudice” -come nel caso di specie – “cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell’obbligo di pagamento”.


Una precisazione, importante/importantissima.


E’ principio diffuso e consolidato in giurisprudenza quello che stabilisce l’irripetibilità delle somme alimentari, ossia di quanto sia stato corrisposto in ossequio ad un onere di non far mancare lo stretto necessario per vivere a chi si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di rimediarvi.

 

 

mantenimento figli maggiorenni
Restituzione mantenimento figli maggiorenni divenuti indipendenti: sì se non ha avuto funzione alimentare

 


Sulla scorta di tale fondamento, numerosissime pronunce hanno rigettato la richiesta di restituzione di quanto versato, ad esempio, dal coniuge tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento all’altro consorte in base ad un provvedimento presidenziale (separativo o divorzile) poi modificato.


La motivazione risiedeva nella natura in buona parte alimentare dell’assegno e nella sua funzione: quella di assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell’eventuale riduzione ma possa normalmente consumarla per adempiere a tale loro destinazione.


Con la decisione in commento, la Suprema Corte effettua un’ulteriore considerazione.


L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato si giustifica solo “ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noti il rischio restitutorio”.


I generali principi di irrepetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, infatti, non operano indiscriminatamente, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia già economicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta.

 

 

 

 

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